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Informationen zum Dokument  BGer 4A_154/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_154/2012 vom 26.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_154/2012
 
Sentenza del 26 marzo 2012
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
che agisce per sé e per la
 
2. B.________SA,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________,
 
patrocinato dall'avv. Matteo Galante,
 
opponente.
 
Oggetto
 
misure supercautelari,
 
ricorso contro il decreto emanato il 7 marzo 2012
 
dal Pretore del Distretto di Lugano.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con decreto supercautelare del 7 marzo 2012 il Pretore del distretto di Lugano, adito da C.________, ha nominato D.________ quale amministratore pro tempore della B.________SA, ha ordinato al competente Ufficio del registro di commercio di iscrivere il nuovo amministratore e di procedere alla cancellazione dell'iscrizione in tale funzione dell'avv. A.________, e ha indetto per il 20 aprile 2012 un'udienza per il contraddittorio.
 
2.
 
Con ricorso in materia civile del 16 marzo 2012 l'avv. A.________ è insorta al Tribunale federale sia in proprio nome sia "nell'interesse" della B.________SA, chiedendo, previa l'emanazione di misure cautelari, l'annullamento del predetto decreto pretorile.
 
3.
 
Giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF un ricorso in materia civile può unicamente essere proposto contro decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.
 
La decisione impugnata non è stata emanata da una delle predette autorità, ma dal Pretore del distretto di Lugano che palesemente non è un tribunale superiore di ultima istanza del Cantone Ticino. Inoltre, a prescindere da quanto appena indicato, si può aggiungere che per la loro natura le decisioni supercautelari non sono suscettive di un ricorso in materia civile: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito e il ricorso al Tribunale federale considerato ammissibile (DTF 137 III 417 consid. 1.2). Non soccorre le ricorrenti infine nemmeno l'invocazione di "una procrastinazione e paralisi" della procedura: pure la lamentela concernente un'eventuale ritardata giustizia del giudice di prime cure deve percorrere le istanze cantonali e va quindi fatta valere mediante reclamo (art. 319 lett. c CPC) all'autorità giudiziaria superiore.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di misure d'urgenza è divenuta caduca. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso, non è incorso in spese per la sede federale.
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e al Pretore del Distretto di Lugano.
 
Losanna, 26 marzo 2012
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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