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Informationen zum Dokument  BGer 5D_61/2012  Materielle Begründung
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BGer 5D_61/2012 vom 28.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_61/2012
 
Sentenza del 28 marzo 2012
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
ricorrente,
 
contro
 
Stato del Cantone Ticino,
 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
 
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
decisione di stralcio; rigetto dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2012 dalla Camera
 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decisione 5 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________SA al precetto esecutivo fattole notificare dallo Stato del Cantone Ticino per titolo di imposta cantonale 2008 ed accessori;
 
che con decisione 23 febbraio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un reclamo di A.________SA per intervenuto ritiro del rimedio e ha posto a suo carico gli oneri processuali;
 
che la Corte cantonale ha fissato il valore litigioso della vertenza in fr. 1'772.85;
 
che con ricorso 21 marzo 2012 A.________SA ha impugnato la decisione 23 febbraio 2012 dinanzi al Tribunale federale;
 
che il gravame non č stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
 
che con un tale rimedio puň unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
 
che nel gravame all'esame la ricorrente non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali e non si confronta in alcun modo con la decisione di stralcio della Corte cantonale;
 
che infatti, per quanto sia dato di comprendere, la ricorrente sembra limitarsi a criticare la fondatezza del credito d'imposta posto a fondamento della procedura esecutiva;
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e puň essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso č inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 marzo 2012
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
La Cancelliera: Antonini
 
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