BGer 6B_59/2012 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_59/2012 vom 29.03.2012 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
6B_59/2012
| |
Sentenza del 29 marzo 2012
| |
Corte di diritto penale
| |
Composizione
| |
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
| |
Cancelliera Ortolano Ribordy.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola e
| |
dall'avv. Valentina Vigezzi Colombo,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
| |
opponente.
| |
Oggetto
| |
Multa (infrazione alle norme della circolazione stradale); arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,
| |
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
| |
il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
| |
Considerando:
| |
che il 25 gennaio 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza emanata il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, con cui è stato respinto il suo appello contro la decisione della Pretura penale che lo ha riconosciuto autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e condannato alla multa di fr. 300.--;
| |
che con decreto del 26 gennaio 2012 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 16 febbraio 2012;
| |
che, scaduto infruttuoso il termine assegnato, con ulteriore decreto del 22 febbraio 2012 al ricorrente ne è stato fissato uno suppletorio, scadente il 14 marzo 2012, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;
| |
che il 23 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato né pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
| |
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
| |
che pertanto il gravame, siccome manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
| |
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
| |
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
| |
1.
| |
Il ricorso è inammissibile.
| |
2.
| |
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
| |
3.
| |
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 29 marzo 2012
| |
In nome della Corte di diritto penale
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Giudice unico: Schneider
| |
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |