BGer 1B_217/2012 | |||
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BGer 1B_217/2012 vom 16.04.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_217/2012
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Sentenza del 16 aprile 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale, decreto di non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 marzo 2012
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dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 12 agosto 2011 A.________ ha sporto una denuncia contro diverse persone per favoreggiamento, abuso di autorità, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, corruzione attiva e altri reati in relazione al rilascio di una licenza edilizia;
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che con decisione del 26 gennaio 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere in mancanza degli elementi costitutivi dei prospettati reati;
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che contro il decreto di non luogo a procedere il denunciante ha presentato l'11 febbraio 2012 un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, il 13 febbraio 2012 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo;
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che il 16 febbraio 2012 il reclamante ha comunicato alla CRP di non volere emendare il gravame, ribadendone sostanzialmente il contenuto;
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che con giudizio del 7 marzo 2012 la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP;
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che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la sua denuncia a un altro PP affinché statuisca nuovamente al riguardo;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
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che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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che già la Corte cantonale ha rilevato che il reclamo non rispettava le esigenze di forma e di motivazione, siccome il ricorrente si limitava sostanzialmente a polemizzare contro l'operato del magistrato inquirente;
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che i giudici cantonali hanno quindi dichiarato irricevibile il gravame in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP;
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che spettava in tale circostanza al ricorrente addurre perché la CRP avrebbe accertato in modo lesivo del diritto l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito del gravame (DTF 118 Ib 134 consid. 2);
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che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte cantonale, spiegando per quali ragioni il rifiuto di procedere all'esame di merito violerebbe l'art. 385 CPP;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 aprile 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Gadoni
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