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Informationen zum Dokument  BGer 9C_229/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_229/2012 vom 23.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_229/2012 {T 0/2}
 
Sentenza del 23 aprile 2012
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
V._________, Italia, patrocinato dal Patronato ACLI,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 febbraio 2012.
 
Considerando:
 
che al termine di una procedura di revisione l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha ripristinato il diritto alla rendita intera AI di V._________ con effetto dal 1° aprile 2007 (decisione del 17 maggio 2011);
 
che adito su ricorso della Cassa pensione GastroSocial, il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione dell'UAIE e gli ha rinviato gli atti per complemento istruttorio (pronuncia del 6 febbraio 2012);
 
che l'assicurato si è aggravato al Tribunale federale chiedendo sostanzialmente l'annullamento del giudizio di primo grado e la conferma della decisione amministrativa del 17 maggio 2011;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF), contro quelle che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (art. 91 lett. a LTF), così come contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 LTF);
 
che giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugnate unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b);
 
che nella misura in cui rinvia la causa all'amministrazione per complemento istruttorio, l'atto impugnato è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481 seg.);
 
che il rinvio degli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione non è di principio suscettibile di causare alle parti un pregiudizio irreparabile né dà luogo in generale a una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483; sentenza 9C_144/2012 del 30 marzo 2012 con riferimenti);
 
che in violazione degli obblighi di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF) il ricorrente non spiega in quale misura il giudizio impugnato gli causerebbe un pregiudizio irreparabile né perché una decisione finale immediata permetterebbe di evitare una procedura defatigante o dispendiosa;
 
che in ogni caso il diritto alla rendita (intera) d'invalidità fa parte del rapporto giuridico compreso nell'oggetto della lite che l'ufficio opponente è chiamato a riesaminare e contro il quale l'assicurato potrà se del caso ancora ricorrere;
 
che infatti l'assicurato potrà - per quanto necessario - formulare le sue censure al momento della contestazione della decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF);
 
che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
 
che viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 23 aprile 2012
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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