BGer 1C_190/2012 | |||
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BGer 1C_190/2012 vom 03.05.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_190/2012
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Sentenza del 3 maggio 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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contro
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B.________,
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opponente,
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Municipio di Torricella-Taverne, 6808 Torricella,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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permesso di ristrutturare e ampliare un edificio fuori della zona edificabile,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 28 luglio 2011 il Municipio di Torricella-Taverne ha rilasciato a B.________ il permesso per ristrutturare e ampliare un edificio situato fuori della zona edificabile, decisione confermata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e, con giudizio del 16 marzo 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo;
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che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e la revoca della citata licenza edilizia;
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
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che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
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che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi formali posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale, in particolare con quelli relativi alla sua negata legittimazione a ricorrere, poiché non aveva presentato personalmente un'opposizione alla domanda di costruzione, nonché con quella della carenza di legittimazione dell'opponente, da lui asseritamente rappresentata;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
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che gli scritti inoltrati da B.________, non richiesti, non possono essere considerati;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Municipio di Torricella-Taverne, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 maggio 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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