BGer 1B_362/2011 | |||
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BGer 1B_362/2011 vom 11.05.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_362/2011
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Sentenza dell'11 maggio 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________, Tribunale d'appello, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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2. C.________, Tribunale d'appello, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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3. D.________, Tribunale d'appello, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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opponenti,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale, decreto di non luogo a procedere e istanza di gratuito patrocinio,
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ricorso contro le sentenze emanate il 26 maggio 2011 dalla Corte dei reclami penali ad hoc del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con scritto del 26 giugno 2009 A.________ aveva chiesto la riapertura di procedimenti penali nei confronti di membri della Commissione tutoria regionale, del curatore di sua figlia e di una psicologa, per favoreggiamento e abuso di autorità e nei confronti di altre persone, tra l'altro, per atti sessuali con fanciulli, sequestro di persona e sottrazione di minorenne, procedure sfociate in due decisioni del 26 febbraio 2008 dell'allora Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, composta del presidente B.________ e dei giudici C.________ e D.________, che confermavano decreti di non luogo a procedere emanati dal Ministero pubblico nel 2007.
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Contestualmente alla postulata riapertura, l'insorgente aveva denunciato per abuso di autorità e favoreggiamento i membri della Corte cantonale, poiché avrebbero favorito la madre di sua figlia, sottraendola alle comminatorie dell'art. 292 CP. Il 30 novembre 2010 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti dei citati giudici.
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B.
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Con due distinti giudizi del 26 maggio 2011, la Corte dei reclami penali ad hoc del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), composta di altri giudici, ha respinto sia un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata il 16 dicembre 2010 e completata in seguito dal denunciante (incarto n. 60.2010.418) sia un suo ricorso del 17 marzo 2011 contro la decisione del 25 febbraio 2011, con la quale il giudice dei provvedimenti coercitivi aveva respinto una sua istanza di gratuito patrocinio (incarto n. 60.2011.85).
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C.
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Con un unico allegato denominato "istanza di ricorso" A.________ impugna ambedue le decisioni dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di annullarle e di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).
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1.2 Riguardo alla reiezione dell'istanza di promozione dell'accusa, la decisione impugnata conferma la mancata apertura di un procedimento penale contro i giudici cantonali e pone quindi fine al procedimento. Si tratta pertanto di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale di massima è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). L'altro giudizio costituisce una decisione incidentale che, sebbene il procedimento penale non sia diretto contro il ricorrente, potrebbe nondimeno comportare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 137 III 470 consid. 1 inedito; 129 I 281 consid. 1.1). La tempestività del gravame è pacifica.
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1.3 La decisione impugnata è stata emanata il 26 maggio 2011. La legittimazione a ricorrere del denunciante dev'essere pertanto esaminata sotto il profilo dell'art. 81 LTF, sulla base del suo tenore in vigore al 1° gennaio 2011 (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2).
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1.4 Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Quando questi non ha addotto le sue conclusioni civili nel procedimento penale, ciò che il ricorrente non sostiene in concreto, gli incombe spiegare nella sede federale, conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; cfr. DTF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1), i fatti atti a dimostrare la sua legittimazione, quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio: ciò in particolare laddove l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile d'acchito e senza ambiguità (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1, 219 consid. 2.4; 1B_32/2012 del 2 febbraio 2012 consid. 2 e 1B_105/2011 del 14 settembre 2011 consid. 1.1.3).
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1.5 Secondo la giurisprudenza, il danneggiato che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario asseritamente manchevole, difetta della legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale (DTF 131 I 455 consid. 1.2.4; sentenza 1B_387/2011 del 13 settembre 2011 consid. 1.3.2), conclusione che vale, come si vedrà, nel caso in esame.
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Nel Cantone Ticino la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche ai membri delle autorità giudiziarie cantonali (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI): l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI), rilevato che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico, segnatamente nei confronti dei menzionati giudici cantonali nella fattispecie (art. 4 cpv. 3 LResp/TI).
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1.6 D'altra parte il ricorrente, non legittimato nel merito, accennando a un asserito "danno psicologicamente insanabile", derivante dalle decisioni del 26 febbraio 2008 e criticandole nel merito, non fa valere una lesione dei suoi diritti di parte, comportanti un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.9 pag. 40, 41 consid. 1.4).
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2.
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2.1 Il ricorrente critica poi la decisione con la quale la CRP ad hoc, rilevato che gli era stato concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ha nondimeno confermato il rifiuto dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto di nominargli un patrocinatore d'ufficio perché gli atti procedurali necessari erano già stati esperiti. La Corte cantonale, ricordato che l'indigenza da sola non è sufficiente per concedere il gratuito patrocinio ne ha negato la necessità poiché il ricorrente ha saputo esporre bene le sue motivazioni, soprattutto nell'atto di completazione del ricorso, a dimostrazione della capacità di tutelare da solo i suoi interessi. All'istanza si opponeva poi l'infondatezza nel merito del gravame (accertata nell'altra decisione impugnata), ritenuto che nell'ipotesi in cui la procedura penale avesse dovuto essere riaperta, la direzione del procedimento avrebbe comunque dovuto decidere sull'eventuale designazione di un difensore d'ufficio (art. 133 CPP).
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2.2 Il ricorrente, diffondendosi sulla cronistoria delle vertenze, adduce fatti e circostanze inerenti a procedure differenti, in particolare civili e amministrative, che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio, mischiandole in maniera inammissibile. Egli non dimostra d'altra parte che i fatti posti a fondamento dell'impugnato giudizio sarebbero stati accertati in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria, motivo per cui essi sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 508 consid. 1.2; 136 I 184 consid. 1.2; 133 IV 286 consid. 6.2). Inoltre, il ricorrente incentra in sostanza il suo gravame su critiche dirette non tanto contro il giudizio impugnato, quanto contro i precedenti decreti di abbandono, in particolare sulla mancata applicazione dell'art. 292 CP nei confronti della madre di sua figlia, senza confrontarsi tuttavia, oltre che con le già citate motivazioni, con l'argomentazione principale posta a fondamento della sentenza impugnata della CRP ad hoc, segnatamente che non impugnando le precedenti decisioni del 26 febbraio 2008 egli le abbia ritenute, all'epoca, corrette. Né egli critica l'ulteriore argomento addotto dai giudici cantonali, secondo cui non sarebbero state scoperte nuove prove atte a giustificare la riapertura di un procedimento penale, il "diverso apprezzamento", ribadito peraltro tardivamente dal ricorrente, non essendo decisivo al riguardo. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3).
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2.3 In effetti, il ricorrente critica in sostanza le decisioni emanate il 26 febbraio 2008 dall'allora Camera dei ricorsi penali, non impugnate, concernenti procedimenti da lui avviati contro la madre di sua figlia, in particolare riguardo a un'asserita mancata applicazione della comminatoria di cui all'art. 292 CP. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale nel contestato giudizio, queste censure, se del caso, avrebbero dovute essere proposte a tempo debito nel quadro di un ricorso al Tribunale federale. D'altra parte, un ricorso presentato dal ricorrente contro un'ulteriore decisione emanata dalla Corte cantonale il 24 marzo 2010, sempre in materia di promozione dell'accusa, per i reati di abuso di autorità, favoreggiamento e corruzione passiva, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 6B_387/2010 dell'11 maggio 2010.
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2.4 Manifestamente inammissibile in questa sede, siccome esula dal contesto delle decisioni impugnate, è poi la richiesta del ricorrente di far sottoporre sua figlia a una perizia psichiatrica.
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3.
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3.1 Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Vista la situazione finanziaria del ricorrente, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta (art. 64 cpv. 1 LTF).
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3.2 Quella di gratuito patrocinio, indipendentemente dalla carenza di probabilità di successo (al riguardo vedi DTF 134 I 92 consid. 3.2.1 e 3.2.3; 133 III 614 consid. 5), dev'essere per contro respinta (art. 64 cpv. 2 LTF) già per il fatto che l'assistenza di un legale per redigere il gravame, inoltrato l'ultimo giorno del termine di ricorso al Tribunale federale, sarebbe stata comunque inutile, ritenuto che l'impugnativa non poteva essere completata posticipatamente (DTF 122 I 322 consid. 3b pag. 326; 120 Ia 14 consid. 3f; sentenza 2D_3/2011 del 20 aprile 2011 consid. 2.3).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali ad hoc del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 maggio 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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