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Informationen zum Dokument  BGer 9C_781/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_781/2011 vom 14.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_781/2011
 
Sentenza del 14 maggio 2012
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Glanzmann,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
C._________, patrocinata dall'avv. Beni Dalle Fusine,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 settembre 2011.
 
Fatti:
 
A.
 
C._________, nata nel 1957, già attiva quale cassiera di grande magazzino, il 16 dicembre 2008 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando segnatamente diversi "problemi ortopedici" alla colonna cervicale e lombare, alle spalle, alle ginocchia e ai piedi nonché uno stato depressivo.
 
Compiuti gli accertamenti del caso, tra i quali figura una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica) affidata al Servizio X.________, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha concluso - con effetto dal mese di agosto 2007 - per una abilità al lavoro dell'interessata del 66.66% (limitazione dovuta a una riduzione di rendimento per fattori reumatologici) nella sua attività abituale e per una piena capacità in attività leggere sostitutive che tenessero conto di una serie di limiti funzionali indicati dal perito reumatologo (dott. C._________). Accertando un grado di invalidità del 6% (reddito senza invalidità: fr. 44'500.- [anno di riferimento: 2008]; reddito da invalida: fr. 41'651.-), l'amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni (decisione del 29 ottobre 2010, preavvisata il 19 agosto precedente).
 
B.
 
Adito su ricorso dell'assicurata, che chiedeva la messa in atto di una perizia ortopedico-reumatologica e psichiatrica e il riconoscimento di una rendita intera, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato l'operato dell'UAI (pronuncia del 13 settembre 2011).
 
C.
 
C._________ è insorta al Tribunale federale al quale domanda di annullare il giudizio cantonale e di riconoscerle una rendita intera d'invalidità.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto conformemente agli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento delle decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
 
1.2 Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).
 
2.
 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già ampiamente ricordato le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il sistema di confronto dei redditi di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico e il valore probatorio attribuito a questi referti nell'ambito dell'accertamento dell'invalidità (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; sul momento determinante cfr. inoltre DTF 129 V 222; 128 V 174). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ricordare che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti).
 
3.
 
3.1 In sostanza, l'assicurata lamenta il fatto che le istanze precedenti avrebbero attribuito pieno valore probatorio alle conclusioni degli esperti incaricati dal Servizio X.________, preferendo in particolare la valutazione del reumatologo dott. C._________ a quella dei dottori R.________, della Clinica Y._________, e B.________, chirurgo ortopedico, i quali, per le loro competenze specifiche, erano a suo giudizio meglio in grado di valutare la situazione.
 
3.2 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa operata dal primo giudice, il quale facendo uso del proprio potere d'apprezzamento delle prove, ha ritenuto maggiormente attendibili le conclusioni del Servizio X.________ e ha concluso per una piena capacità lavorativa in attività sostitutive leggere rispettose dei limiti funzionali descritti dal dott. C._________ e per una limitazione di un terzo di tale capacità nella sua professione abituale, l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto che, in quanto tale, vincola per principio questo Tribunale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.).
 
3.3 Orbene, questa conclusione non lede alcuna norma di diritto federale né risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove (sul concetto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398). Le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale - inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure. Per contro esse non mettono in evidenza elementi concreti che permettano di seriamente dubitare dell'attendibilità della perizia eseguita dagli specialisti medici esterni all'amministrazione e di rendere così arbitrario l'apprezzamento delle prove operato dall'istanza precedente (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4 pag. 227; cfr. pure sentenza 8C_426/2011 del 29 settembre 2011 consid. 8.4 con riferimenti).
 
3.3.1 In primo luogo, la ricorrente non spiega - come invece dovrebbe -, in quale misura la perizia del Servizio X.________ sarebbe "lacunosa e fuorviante e soprattutto illogica nelle proprie conclusioni [...]" né perché essa non adempirebbe i "requisiti di completezza, motivazione e concludenza posta dalla giurisprudenza". Su tale punto il ricorso si rivela inammissibile poiché non sufficientemente motivato (art. 42 cpv. 2 LTF). Alla ricorrente va ricordato che per soddisfare questa condizione di ricevibilità non è sufficiente il rinvio a precedenti allegati, come essa ha invece sostanzialmente fatto a pagina 2 del suo ricorso (sul tema cfr. Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 33 ad art. 42, pag. 281 con riferimenti)
 
3.3.2 Ma anche nei limiti della sua ammissibilità, il ricorso non è atto a stravolgere il giudizio impugnato. In particolare, non si comprende perché l'esame del dott. C._________ dovrebbe essere (qualificatamente) censurabile per avere egli, al termine peraltro di un approfondito esame clinico, espresso le proprie chiare conclusioni in merito al grado di incapacità lavorativa residua nella professione abituale e in attività sostitutive in "sole" tre righe. E neppure basta a sovvertire questo giudizio il richiamo, parziale e strumentale, alle dichiarazioni dei dottori R.________ e B.________. Nella misura in cui fa valere che il dott. R.________ in occasione della sua visita del 18 marzo 2011 avrebbe rilevato una "signifikante Beeinträchtigung" dovuta al fatto che in posizione seduta accusava un dolore irradiante alla gamba sinistra, l'insorgente sembra dimenticare che poco prima l'esperto, pronunciandosi per l'ambito di sua competenza (il piede), aveva chiaramente indicato che un'attività sedentaria poteva di principio essere svolta senza problemi e che il disturbo irradiante lamentato era da ricondurre ai problemi di schiena (status dopo operazione di ernia del disco) rinviando così in sostanza - poiché non più di sua competenza - l'assicurata al giudizio del chirurgo curante. Orbene, in merito a questo aspetto il giudice di prime cure ha ugualmente accertato, senza arbitrio e anzi in conformità con gli atti, che tale problema era stato (validamente) esaminato dai periti incaricati dal Servizio X.________ nell'ambito della valutazione neurologica e reumatologica. La circostanza per cui la valutazione sia stata effettuata da un neurologo (dott. E.________ e da un reumatologo (dott. C._________) anziché da un chirurgo-ortopedico, come invece auspicato in sede giudiziaria dalla ricorrente, non inficia l'esito di tale valutazione, questa Corte essendosi ancora recentemente espressa su tale tema nella sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 (in RtiD II-2010 pag. 208) in cui ha ricordato che la problematica in parola può essere validamente esaminata dall'uno come dall'altro specialista.
 
3.3.3 Il fatto poi che il dott. R.________ abbia ritenuto l'interessata non più collocabile sul mercato del lavoro per attività in piedi e in movimento, nemmeno appare - contrariamente a quanto vuole fare credere l'insorgente - in (insanabile) contrasto con i limiti funzionali indicati dal dott. C._________ e con il giudizio della Corte cantonale la quale ha attestato una piena abilità lavorativa in attività leggere che permettano di variare la posizione senza sollevamento di pesi. Quanto alla pretesa necessità di effettuare un esame elettrofisiologico, la ricorrente passa in silenzio il fatto che lo stesso dott. R.________ si era espresso a tal riguardo in termini meramente possibilistici segnalando tra l'altro che non sempre un tale esame permette di ottenere un risultato positivo.
 
3.3.4 Sempre senza arbitrio il primo giudice poteva quindi considerare il dott. B.________ quale medico curante. È sufficiente al tal proposito il rinvio al questionario per la richiesta di prestazioni AI in cui l'assicurata stessa lo aveva indicato tra i medici che hanno effettuato le cure mediche (punto 7.5 del questionario) come pure al referto 10 marzo 2009 del medesimo dott. B.________ dal quale emerge che egli aveva avuto in cura la paziente dal novembre 2008. A prescindere dalla sua dubbia ricevibilità (art. 99 cpv. 1 LTF), il nuovo attestato dell'11 ottobre 2011 prodotto in questa sede dalla ricorrente non sarebbe pertanto atto a invalidare l'apprezzamento delle prove operato dalla Corte cantonale (sulla differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale cfr. tra le tante sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4 con riferimenti).
 
3.3.5 Per quanto precede, il fatto che la Corte cantonale, ritenendola concludente, si sia basata ai fini del proprio giudizio essenzialmente sulla perizia del Servizio X.________ non è censurabile. Essa poteva dunque senza arbitrio prescindere dalla messa in atto di ulteriori accertamenti medici e procedere così a un apprezzamento anticipato delle prove.
 
4.
 
Inammissibile, poiché formulata per la prima volta in sede federale (art. 99 cpv. 1 LTF), oltre che manifestamente infondata, è infine la censura relativa al metodo con il quale, sulla base dei dati salariali desumibili dall'ISS, le istanze precedenti hanno stabilito il reddito ipotetico da invalida. La ricorrente, che lamenta il mancato rispetto di alcune esigenze formali (quali la mancata edizione di cinque fogli DPL, di indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso e su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento) confonde chiaramente il metodo di accertamento dei redditi sulla base dei salari statistici ISS, generalmente utilizzato in ambito AI e applicato anche nel caso di specie, con quello concepito (soprattutto) nell'assicurazione contro gli infortuni sulla base della documentazione raccolta dall'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL; sul tema cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475 segg.). Per il resto, i dati salariali statistici utilizzati dal primo giudice in conformità alla giurisprudenza in materia non sono (più) contestati nei loro importi così come non lo sono nemmeno i tassi di riduzione operati sul reddito base da invalida per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75) come pure del gap salariale (DTF 135 V 297; 134 V 322 consid. 4, pag. 325).
 
5.
 
Ne segue che nella misura della sua ammissibilità il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 14 maggio 2012
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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