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Informationen zum Dokument  BGer 9C_277/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_277/2012 vom 22.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_277/2012 {T 0/2}
 
Sentenza del 22 maggio 2012
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
M.________, Italia, patrocinato dall'avv. Arianna Mazzone, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 13 febbraio 2012.
 
Visto:
 
il ricorso del 23 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 13 febbraio 2012 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
 
considerando:
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
che in effetti, senza confrontarsi adeguatamente con l'insieme degli elementi considerati dalla precedente istanza, il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile - la pronuncia impugnata e non dimostra perché la conclusione dei primi giudici sarebbe manifestamente insostenibile,
 
che per il resto egli adduce fatti e mezzi di prova nuovi inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF) ed esulanti dal limite temporale che definisce il potere di esame di questa Corte (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220),
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 22 maggio 2012
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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