BGer 1B_129/2012 | |||
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BGer 1B_129/2012 vom 25.05.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_129/2012
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Sentenza del 25 maggio 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Clarissa Indemini,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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patrocinato dallo Studio legale Ferrari Partner,
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2. C.________,
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patrocinato dall'avv. Diego Della Casa,
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3. D.________,
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patrocinato dall'avv. Alessia Dolci,
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4. E.________,
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patrocinato dall'avv. Roberto Badaracco,
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opponenti,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale, decreto di abbandono,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 31 gennaio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 1° marzo 2008, alle 23.30 circa, A.________ è stato aggredito presso l'area di sosta autostradale di Cadenazzo da alcuni giovani, che si sarebbero poi dileguati a bordo di due autovetture. Poco dopo, la polizia ha fermato a un'uscita dell'autostrada una delle automobili, con a bordo E.________, D.________ e C.________. Il giorno seguente sono stati arrestati B.________, J.________ e F.________, occupanti dell'altra autovettura.
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B.
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Il 29 settembre 2008 il Magistrato dei minorenni ha abbandonato il procedimento penale nei confronti del minorenne F.________, mentre ha condannato J.________, pure minorenne, a 27 giornate e mezzo di lavori di pubblica utilità, siccome colpevole dei reati di aggressione e ingiuria.
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Con decreto di accusa del 26 settembre 2011 il Procuratore pubblico (PP) ha ritenuto B.________ colpevole di aggressione e ingiuria e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 80.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 800.--.
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Con una decisione di stessa data, il PP ha decretato l'abbandono del procedimento nei confronti di E.________, D.________ e C.________ per i titoli di aggressione, ingiuria e minaccia. Nei confronti di B.________ il procedimento è stato abbandonato solo per il reato di minaccia.
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C.
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Un reclamo presentato dalla vittima contro il decreto di abbandono è stato respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con sentenza del 31 gennaio 2012. La Corte cantonale ha segnatamente ritenuto che le versioni degli imputati, benché divergenti su alcuni particolari, concordavano riguardo alla circostanza che l'aggressione era stata commessa soltanto da B.________ e J.________.
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D.
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A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullare il decreto di abbandono e di procedere nei confronti di E.________, D.________ e C.________ per il reato di aggressione e nei confronti di B.________ per il reato di minaccia. Chiede inoltre di ordinare al PP l'interrogatorio di ulteriori testimoni e un confronto degli imputati tra loro e con il ricorrente stesso. Fa valere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché la violazione del diritto relativamente all'adempimento del reato di aggressione.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 III 417 consid. 1; 136 I 42 consid. 1).
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1.2 La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone fine al procedimento penale nei confronti degli interessati. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e il ricorrente è legittimato giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF a presentarlo.
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2.
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2.1 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).
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2.2 Il gravame disattende le citate esigenze di motivazione. Il ricorrente si limita infatti a riprendere estratti di verbali di interrogatorio ed a concludere che tutti gli occupanti delle autovetture erano sul luogo del reato ed hanno visto e condiviso l'aggressione senza intervenire. Non si confronta però con i considerandi della sentenza impugnata, la sola a costituire oggetto del litigio, spiegando con chiarezza e precisione per quali ragioni essa si fonderebbe su accertamenti di fatto arbitrari o violerebbe altrimenti il diritto.
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Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio per avere accertato che dall'insieme delle deposizioni testimoniali non emerge che gli occupanti di entrambe le autovetture si siano fermati all'area di sosta per mettere in atto una "missione punitiva" nei confronti degli omosessuali. Ritiene pure arbitrario l'accertamento secondo cui non risulta che altre persone, oltre ad B.________ e J.________, abbiano preso parte all'aggressione né attivamente né verbalmente o psicologicamente. Al riguardo, egli si limita tuttavia a richiamare alcuni estratti dei verbali d'interrogatorio, adducendo genericamente che tutti gli imputati si sarebbero accordati per fermarsi all'area di sosta autostradale allo scopo di importunare gli omosessuali ed avrebbero tutti assistito all'aggressione senza opporvisi. Spettava invece al ricorrente confrontarsi con le dichiarazioni degli imputati esposte nel giudizio impugnato, in base alle quali la Corte cantonale ha ritenuto che gli occupanti di un'autovettura sono rimasti nei pressi della stessa e non hanno preso parte all'aggressione, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni tale accertamento sarebbe chiaramente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrario.
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2.3 Il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di avere ritenuto a torto superflua l'assunzione di ulteriori prove, quali l'audizione in veste di testimoni di G.________, H.________ e I.________, come pure un confronto degli imputati tra loro e con il ricorrente medesimo. Censurando la mancata assunzione di queste prove, il ricorrente si diparte in sostanza dal presupposto che le versioni degli imputati sarebbero contrastanti. Disattende tuttavia che, come visto, la CRP ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), che le dichiarazioni degli imputati sono sostanzialmente convergenti riguardo alla circostanza che soltanto B.________ e J.________ hanno commesso l'aggressione. Il diritto di essere sentito non impediva d'altra parte all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle se era convinta che non potevano condurla a modificare la sua opinione. Nell'ambito di questa valutazione, le spettava un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio che, come visto, non è stato sufficientemente sostanziato in questa sede (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
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2.4 Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 134 CP, rimproverando alla CRP di non avere applicato la disposizione anche agli imputati che avrebbero partecipato all'aggressione soltanto verbalmente e psicologicamente. La Corte cantonale ha tuttavia accertato in modo vincolante che gli imputati nei confronti dei quali il procedimento è stato abbandonato, in particolare riguardo all'accusa di aggressione, non avevano preso parte alla stessa né attivamente né verbalmente o psicologicamente. La censura di violazione dell'art. 134 CP è quindi fondata su una fattispecie non accertata nella sentenza impugnata ed è pertanto inconferente.
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2.5 Il ricorrente rimprovera alla CRP di essere rimasta silente sull'imputazione di minaccia nei confronti di B.________, oggetto di abbandono da parte del PP. Disattende tuttavia che la questione è stata trattata dalla Corte cantonale al considerando n. 3.5 della sentenza impugnata, con il quale non si confronta. Né egli si esprime sui presupposti dell'art. 180 CP, spiegando per quali ragioni sarebbero in concreto adempiuti gli elementi costitutivi del reato.
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2.6 Il ricorrente rileva per finire che per l'abbandono riguardo al reato di ingiuria, il PP ne ha esposto i motivi soltanto nelle sue osservazioni al reclamo dinanzi alla Corte cantonale. Sostiene quindi che la decisione della CRP di porre a suo carico tutte le spese processuali sarebbe arbitraria, poiché non terrebbe conto del fatto ch'egli sarebbe stato costretto ad adire l'istanza di ricorso al fine di ottenere una decisione sufficientemente motivata. Il ricorrente non si confronta però con l'ammontare delle spese processuali concretamente stabilite dalla CRP e non sostanzia arbitrio alcuno. Egli non considera né la sua prevalente soccombenza complessiva né il fatto che l'importo accollatogli (fr. 400.--) si situa nel limite inferiore della tariffa giudiziaria, che per le decisioni della CRP prevede una tassa di giustizia tra fr. 100.-- e fr. 20'000.-- (cfr. art. 25 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria, del 30 novembre 2010). Anche su questo punto il gravame non rispetta quindi i requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e non deve essere esaminato oltre.
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3.
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Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 25 maggio 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Gadoni
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