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Informationen zum Dokument  BGer 4D_16/2012  Materielle Begründung
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BGer 4D_16/2012 vom 30.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_16/2012
 
Sentenza del 30 maggio 2012
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
 
Cancelliere Hurni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Cristina Keller,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di appalto,
 
ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2011 dalla II Camera civile
 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con sentenza del 13 novembre 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha, in parziale accoglimento di una petizione dell'opponente, condannato il ricorrente a pagare l'importo di fr. 22'414.60, oltre interessi al 5 % dal 15 novembre 2002, e ordinato, limitatamente a tale somma, l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva a favore dell'opponente e a carico della part. xxx del Comune di Y.________ di proprietà del ricorrente;
 
che con sentenza del 23 dicembre 2011 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un appello del ricorrente, condannando quest'ultimo al pagamento di un importo ridotto a fr. 22'000.--, oltre interessi dal 15 novembre 2002, e ordinando, limitatamente a tale somma, l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva;
 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 3 febbraio 2012 il ricorrente è insorto al Tribunale federale contro il predetto giudizio;
 
che con risposta 23 aprile 2012 l'opponente ha proposto di respingere il gravame nella misura in cui fosse ammissibile;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere la propria competenza e l'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 137 III 417 consid. 1; 136 II 101 consid. 1, 470 consid. 1; 135 III 212 consid. 1);
 
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che qualora sia lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello, ma occorre dimostrare che essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara e dettagliata (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638);
 
che il ricorrente si lamenta in sostanza che i giudici ticinesi, scostandosi in modo arbitrario dalla sentenza DTF 99 II 131, abbiano disconosciuto che egli non sia arrichito a spese dell'opponente perché il plusvalore conferito al fondo sarebbe inferiore al prezzo che il ricorrente deve pagare all'impresa generale;
 
che, con questa argomentazione, il ricorrente disconosce che gli obblighi contrattuali tra il proprietario del fondo e l'impresa generale sono dei res inter alios acta e in quanto tali, di principio, privi di rilevanza rispetto all'art. 672 CC (cfr. DTF 99 II 131 E. 4c pag. 141);
 
che secondo il considerando 7.2 della sentenza impugnata il ricorrente, in sede cantonale, non pretendeva che la mercede dovuta all'impresa generale sia superiore alla somma delle mercedi risultanti dai subappalti ai singoli artigiani;
 
che il ricorrente non si confronta con questo considerando;
 
che pertanto il ricorrente, esponendo semplicemente una propria teoria dei principi applicabili alla fattispecie, non spiega in modo chiaro e dettagliato che il ragionamento nella sentenza impugnata sia manifestamente insostenibile;
 
che il ricorso va dichiarato inammissibile a causa della sua motivazione insufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF e art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF);
 
che conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non sollevano una questione di diritto di importanza fondamentale;
 
che pertanto la decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF);
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 maggio 2012
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Hurni
 
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