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Informationen zum Dokument  BGer 6B_283/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_283/2012 vom 30.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_283/2012
 
Sentenza del 30 maggio 2012
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Tribunale penale federale, Segretariato generale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Competenza,
 
ricorso contro gli scritti del 14 marzo 2012 e del
 
2 e 25 aprile 2012 del Segretariato generale del Tribunale penale federale.
 
Considerando:
 
che, dopo aver domandato maggiori ragguagli con lettera del 14 marzo 2012, in data 2 aprile 2012 la Segretaria generale del Tribunale penale federale ha informato A.________ che l'invocato Tribunale non era competente per dar seguito alle sue richieste, ribadendo questa sua presa di posizione in un'ulteriore lettera del 25 aprile 2012;
 
che con atto del 4 maggio 2012, corredato di diversi allegati, A.________ impugna i tre scritti con ricorso al Tribunale federale;
 
che in data 14 e 24 maggio 2012 A.________ ha inviato ulteriori documenti;
 
che non sono state chieste osservazioni;
 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);
 
che nella fattispecie queste esigenze sono del tutto disattese, il ricorrente non formulando alcun tipo di conclusione e non indicando minimamente perché gli scritti impugnati violerebbero il diritto;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito;
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente e al Segretariato generale del Tribunale penale federale.
 
Losanna, 30 maggio 2012
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Schneider
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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