BGer 1C_295/2012 | |||
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BGer 1C_295/2012 vom 06.06.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_295/2012
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Sentenza del 6 giugno 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Associazione B.________,
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patrocinata dagli avv.ti Claudio Cereghetti e Roberto Macconi,
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Municipio di Lugano, Palazzo Civico,
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Piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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licenza edilizia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2012
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che, per quanto qui interessa, il 3 giugno 2009 il Municipio di Lugano ha rilasciato all'associazione B.________ una licenza edilizia in variante concernente il rivestimento delle facciate e il piano interrato dell'autosilo, progetto avversato dal vicino A.________;
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che il permesso è stato confermato dal Consiglio di Stato e, con giudizio del 25 aprile 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo;
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che contro questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
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che il ricorrente disattende che il semplice assunto d'essere toccato dal rilascio di una licenza edilizia non è sufficiente per fondare la legittimazione a ricorrere davanti al Tribunale federale, ritenuto ch'egli, tenuto a rendere verosimile un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica del giudizio impugnato (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF; DTF 133 II 400 consid. 2), non indica del tutto quali vantaggi pratici e concreti avrebbe dall'esito della procedura, in che misura le accennate prescrizioni antincendio influenzerebbero la sua situazione fattuale o giuridica e che non si tratterebbe del perseguimento, inammissibile, di meri interessi pubblici (DTF 136 II 281 consid. 2.2 e 2.4; 133 II 249 consid. 1.3.1 e 1.3.3);
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che inoltre, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
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che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono chiaramente disattese, visto che il ricorrente, limitandosi ad accennare, peraltro in maniera del tutto generica e quindi inammissibile, alla pretesa mancanza, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, di un rapporto sul concetto per l'evacuazione dei fumi e del calore;
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che al riguardo egli non si confronta tuttavia del tutto con le differenti considerazioni espresse dai giudici cantonali sul rispetto delle prescrizioni antincendio applicate nel caso in esame e sulla richiamata presa di posizione in merito da parte di un ingegnere, condivisa dalla Corte cantonale (consid. 4);
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 giugno 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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