BGer 5D_89/2012 | |||
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BGer 5D_89/2012 vom 06.06.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_89/2012
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Sentenza del 6 giugno 2012
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Stato del Cantone Ticino,
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rappresentato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 27 aprile 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con decisione 21 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di X.________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dallo Stato del Cantone Ticino per il pagamento di fr. 2'000.-- oltre spese esecutive (importo relativo a contributi di mantenimento arretrati a favore della figlia dell'escusso);
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che con sentenza 27 aprile 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la decisione del Giudice di pace;
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che la Corte cantonale ha giudicato la convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell'escusso, ratificata dalla competente commissione tutoria in virtù dell'art. 287 cpv. 1 CC, quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 3 (recte: n. 2) LEF;
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che i Giudici cantonali hanno inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF;
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che secondo la Corte cantonale l'argomento dall'escusso secondo il quale egli non sarebbe in grado di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua disperata situazione finanziaria costituisce un fatto nuovo inammissibile in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC e sfugge inoltre al potere di cognizione del giudice del rigetto;
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che mediante ricorso 30 maggio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza 27 aprile 2012;
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che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;
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che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
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che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
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che in concreto il gravame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti il ricorrente non si confronta minimamente con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo, ma si limita a citare alcune norme costituzionali e a ribadire la sua incapacità di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua difficile situazione finanziaria dovuta anche all'impossibilità di trovare un impiego;
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che a questo stadio l'impossibilità di pagare il debito posto a fondamento della procedura esecutiva è in ogni modo irrilevante, essa potrà essere presa in considerazione dall'Ufficio di esecuzione nell'eventualità in cui il creditore procedente chieda la continuazione dell'esecuzione (v. art. 92 segg. LEF);
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 giugno 2012
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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