BGer 1C_323/2012 | |||
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BGer 1C_323/2012 vom 02.07.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_323/2012
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Sentenza del 2 luglio 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri,
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ricorrente,
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contro
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Comune di X.________,
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patrocinato dall'avv. Dusca Schindler,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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ordine di sgombero,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 maggio 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza del 16 maggio 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso del Comune di X.________ contro una decisione governativa che annullava un ordine municipale nei confronti di A.________ di sospendere i lavori e di sgomberare quanto depositato abusivamente sul fondo yyy situato fuori della zona edificabile;
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che avverso questo giudizio A.________ presenta il 25 giugno 2012 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento;
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che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;
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che secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
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che, giusta l'art. 44 cpv. 1 LTF, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo;
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che, conformemente all'art. 48 cpv. 1 LTF, il gravame deve essere consegnato al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno utile del termine;
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che, come riconosciuto dal patrocinatore del ricorrente, la sentenza cantonale è stata intimata il 22 maggio 2012 e notificata il 23 maggio 2012;
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che il termine di 30 giorni per impugnarla è quindi venuto a scadenza venerdì 22 giugno 2012, giorno feriale;
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che il ricorso inoltrato al Tribunale federale, spedito il 25 giugno 2012, è pertanto tardivo e, di conseguenza, inammissibile;
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che in tali circostanze la domanda di gratuito patrocinio non può essere accolta (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che le spese inutili sono perciò pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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richiamati gli art. 108 cpv. 1 lett. a e 64 cpv. 3 LTF;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 luglio 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Gadoni
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