BGer 9C_483/2012 | |||
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BGer 9C_483/2012 vom 02.07.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_483/2012
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Sentenza del 2 luglio 2012
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
E.________, Italia, patrocinato dalla Federazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
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ricorrente,
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contro
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Helsana Assicurazioni SA,
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via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 maggio 2012.
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Visto:
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il ricorso del 6 giugno 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 14 maggio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando:
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che l'accertamento - qui controverso - del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) configura una questione di fatto che può dunque essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata,
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che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che in effetti il ricorrente si limita in sostanza a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire la propria opinione, senza spiegare perché la conclusione del primo giudice in merito al grado di capacità lavorativa residua sarebbe manifestamente insostenibile,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 2 luglio 2012
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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