BGer 1C_212/2012 | |||
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BGer 1C_212/2012 vom 09.07.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_212/2012
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Sentenza del 9 luglio 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
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ricorrente,
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contro
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Municipio di X.________,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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licenza edilizia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con decisione del 1° aprile 2011 il Municipio di X.________ ha ribadito il rifiuto di rilasciare a A.________ una licenza edilizia a posteriori per la posa di un portone dell'autorimessa sita sul suo fondo ordinando la rimozione dell'opera, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato e, con giudizio del 1° marzo 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo;
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che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) con richiesta di effetto sospensivo al Tribunale federale;
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che con decreto presidenziale del 7 maggio 2012 il ricorrente č stato invitato a fornire, entro il 21 maggio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
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che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 5 giugno 2012 al ricorrente č stato fissato un termine suppletorio, scadente il 18 giugno successivo, per versare l'anticipo richiesto;
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
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che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che le spese inutili, visto che il Tribunale federale ha ordinato lo scambio di scritti sulla domanda provvisionale, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili alle autoritŕ vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117);
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che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo;
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richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso č inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si accordano ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 luglio 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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