BGer 6B_806/2011 | |||
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BGer 6B_806/2011 vom 16.07.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_806/2011
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Sentenza del 16 luglio 2012
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Mathys, Presidente,
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Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ AG,
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patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Roberto Macconi,
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opponente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Ricettazione, dolo eventuale; falsità in documenti,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 26 ottobre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________ AG di X.________ è un'impresa attiva nel ramo della fabbricazione e vendita di tende da sole e di protezione. Nel periodo compreso tra luglio 2003 e novembre 2006, B.________ ha acquistato, nelle 18 occasioni ritenute dalla Corte delle assise correzionali, merce a prezzi inferiori a quelli di vendita, con uno sconto medio del 38 % accordatogli indebitamente dal responsabile del servizio clientela della sua succursale di Y.________. Il pagamento avveniva con versamenti postali effettuati alla sede centrale della società sulla scorta di fatture dettagliate emesse su carta a lei intestata. Nel luglio 2005 B.________ è diventato rivenditore ufficiale della A.________ AG con conseguente obbligo di rifornirsi unicamente presso la sede centrale della ditta. Ciononostante ha ordinato ancora merce tramite il suddetto responsabile, che gli ha fatto beneficiare di sconti supplementari rispetto a quelli usualmente concessi dalla ditta. Alcune delle relative fatture erano intestate a sua moglie o risultavano emesse da una terza impresa. In seguito, per evitare problemi con la contabilità, B.________ non ha più ordinato merce presso la succursale.
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B.
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A.________ AG ha denunciato i fatti, dando luogo a un procedimento penale. Con giudizio del 5 aprile 2011, oltre a condannare tra altri il responsabile del servizio clientela per ripetuta amministrazione infedele aggravata e ripetuta falsità in documenti, la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha dichiarato B.________ autore colpevole di ripetuta ricettazione e ripetuta falsità in documenti e gli ha inflitto una pena pecuniaria di 210 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 6'300.--, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Ad A.________ AG è stato riconosciuto un risarcimento di fr. 48'100.--, oltre interessi dal 1° settembre 2008, a carico di determinati condannati in solido, per le ulteriori pretese civili è stata rinviata al competente foro.
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Con sentenza del 26 ottobre 2011, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto l'appello di B.________, lo ha prosciolto da ogni imputazione e ha respinto la pretesa di risarcimento di A.________ AG. Pur ritenendo riuniti gli elementi oggettivi della ricettazione, la CARP ha negato l'adempimento di quelli soggettivi. Quanto alla falsità in documenti, non è stata considerata adempiuta sotto il profilo oggettivo. In difetto di atto illecito, la CARP ha concluso all'assenza di un obbligo di risarcimento a carico di B.________.
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C.
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Contro questo giudizio A.________ AG si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CARP e la conferma della decisione di primo grado che ha condannato B.________ a risarcirla.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
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1.
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Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dall'accusatrice privata (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un tribunale superiore che ha statuito su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è di massima ammissibile.
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2.
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In relazione al reato di ricettazione, la ricorrente sostiene che un esame scevro di arbitrio dell'insieme degli indizi disponibili avrebbe dovuto condurre la CARP a ritenere che l'opponente ha agito quanto meno con dolo eventuale.
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2.1 Si rende colpevole di ricettazione ai sensi dell'art. 160 CP chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. L'infrazione è intenzionale: la formulazione "sa o deve presumere" contempla il dolo sia diretto sia eventuale (sentenza 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2; v. pure DTF 119 IV 242 consid. 2b relativa al vecchio art. 144 CP). Sotto l'aspetto soggettivo l'autore deve quindi agire accettando almeno l'eventualità che la cosa sia frutto di un reato contro il patrimonio perpetrato da una terza persona. Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto dell'esistenza di un reato a monte (DTF 129 IV 230 consid. 5.3.2 pag. 237).
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Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).
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Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione pertiene all'accertamento dei fatti, che vincola il Tribunale federale, tranne se svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (v. art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, valutabile con piena cognizione, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 138 V 74 consid. 8.4.1 e rinvii).
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2.2 La CARP non ha ravvisato alcun indizio tale da permettere di concludere che l'opponente dovesse sospettare la commissione da parte del responsabile del servizio clientela di un reato contro il patrimonio della relativa datrice di lavoro. Questi, abilitato a trattare in nome e per conto della ricorrente, gli ha proposto transazioni con caratteristiche usuali in un regime di concorrenza, contraddistinto anche da tecniche di temporaneo abbattimento o contenimento dei prezzi volte alla conquista del mercato. L'entità degli sconti accordatigli non era anomala e l'opponente ha sempre pagato sulla base di fatture dettagliate, che li indicavano chiaramente, versando il dovuto alla sede centrale dell'insorgente. Benché a partire da fine agosto 2005 egli avesse percepito "una situazione ambigua", per la CARP non è possibile ritenere la sua consapevolezza sul comportamento illecito del citato responsabile, in quanto l'ambiguità era da ricondurre alle modalità di fatturazione e non all'entità dei prezzi praticati. Inoltre, per le transazioni concluse in quel periodo, le cui fatture sono pure state onorate tramite versamento postale a favore della ricorrente, appariva finanche dubbia la realizzazione dell'antefatto penale, vista la relativa esigua consistenza degli sconti. Infine, la Corte cantonale ha parimenti negato valore indiziante alle somme date in contanti a detto responsabile, essendo il gesto nel primo caso segno di gratitudine per il trattamento riservatogli e nel secondo conclusivo della loro relazione d'affari.
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2.3 La ricorrente contesta queste considerazioni e rileva l'esistenza di numerosi e convergenti indizi del comportamento doloso dell'opponente. Egli avrebbe cominciato ad acquistare i suoi prodotti solo quando gli sarebbero stati proposti prezzi nettamente inferiori a quelli normalmente praticati dall'insorgente. L'entità degli sconti sarebbe talmente significativa che un esperto del ramo come l'opponente non potrebbe non aver considerato l'eventualità che il responsabile del servizio clientela stesse applicando a danno della società dei prezzi non autorizzati. Non sarebbe poi dimostrato che l'insorgente avesse adottato una strategia di abbattimento dei prezzi, che non verrebbe comunque praticata nei confronti di un solo cliente sul corso di anni. A ciò si aggiungerebbero le fatture intestate o emesse da terzi, i cambiamenti di versione dell'opponente, le sue ammissioni di aver pensato ai suoi interessi e percepito una situazione ambigua, nonché gli importi dati al responsabile del servizio clientela, che altro non potevano essere che mazzette. Negando la rilevanza di tutti questi elementi, a mente della ricorrente, la CARP avrebbe applicato in modo errato il principio in dubio pro reo.
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2.4 Malgrado queste sue argomentazioni, la ricorrente non si confronta compiutamente con le dettagliate ed esaurienti motivazioni della sentenza impugnata. Per di più le sue censure di arbitrio in relazione al rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti, alla valenza probatoria del listino prezzi 2008 e alla valutazione delle varie dichiarazioni hanno carattere puramente appellatorio e sono quindi inammissibili (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5). Stesso dicasi per quelle afferenti l'errata applicazione del principio in dubio pro reo, che in concreto non ha portata distinta rispetto al divieto dell'arbitrio, in quanto riferito alla valutazione giudiziaria delle prove (v. DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41).
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Giova ricordare che, per invalsa giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 138 I 49 consid. 7.1 con rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2).
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2.5 La CARP ha valutato in modo sostenibile il fatto che l'opponente abbia cominciato ad acquistare gli articoli in parola grazie agli sconti accordatigli e che ciò non può indiziare dolo, in quanto la scelta dei fornitori in base alla bontà dei prezzi praticati rientra nelle modalità di una corretta conduzione di un'impresa. Analogo discorso vale per l'ammissione di aver pensato ai propri interessi, ogni commerciante perseguendo legittimamente il proprio tornaconto economico. Lo stesso vale per le argomentazioni svolte a proposito dell'entità degli sconti, secondo cui, benché importanti, essi non permettevano di ritenere che l'opponente avesse quanto meno dovuto sospettare un indebito. Secondo gli accertamenti cantonali infatti, il responsabile del servizio clientela ha giustificato gli sconti con la volontà della ditta ricorrente di aumentare la cifra d'affari, la necessità di acquisire nuovi clienti e la possibilità a tal fine di praticare sconti supplementari. I ribassi riportavano del resto i prezzi della merce allo stesso livello di quelli di altre imprese del ramo. A mente della CARP lo sconto medio concesso superava solo del 7 %, rispettivamente del 2 %, il margine di sconto complessivo che l'insorgente, secondo le proprie condizioni di vendita, arrivava in generale ad applicare. Ciò non poteva apparire così straordinario da dover insospettire l'acquirente, a maggior ragione perché lo sconto era accordato non da un impiegato qualunque, ma dal responsabile del servizio clientela. Questi aspetti distinguono del resto chiaramente il caso in esame da quello più volte richiamato dall'insorgente di cui alla sentenza 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003, nella quale l'autore aveva acquistato in una discoteca da un perfetto sconosciuto un oggetto a un prezzo quattro volte inferiore a quello di mercato. I giudici cantonali hanno poi considerato che, nella fattispecie, l'opponente pagava la merce direttamente alla ricorrente, sulla scorta di fatture dettagliate che indicavano chiaramente gli sconti applicati. La stessa non contesta di averle ricevute in copia, ma afferma di non averle controllate. Tuttavia non risulta, né essa pretende che l'acquirente sapesse che nessuna verifica veniva effettuata.
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Nel ricorso è posto poi l'accento sulle fatture intestate alla moglie dell'opponente o emesse da una terza ditta, nonché sul sentimento di ambiguità che questi percepiva, ritenuti la prova del suo agire intenzionale. A questo riguardo, la CARP ha rilevato che l'ambiguità si riferiva alle modalità di fatturazione e non all'entità degli sconti, in sintonia con quelli fino a quel momento accordati, a dimostrazione della bontà delle dichiarazioni dell'opponente, secondo cui acconsentì a procedere in quel modo anche per mantenere a un buon livello la cifra d'affari della succursale e sostenere così il responsabile del servizio clientela, privato di un acquirente importante divenuto a sua volta rivenditore ufficiale. Essa ha poi ritenuto che l'opponente ha onorato anche le fatture intestate alla moglie tramite versamento postale a favore della sede centrale della società. Sulla questione dei due regali al citato responsabile, ha considerato che il primo è stato fatto per avergli procurato in pochi giorni della merce per una riparazione urgente e il secondo per fargli un regalo e che in seguito non ha più effettuato alcuna ordinazione per il suo tramite.
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2.6 Tutti gli indizi sono stati valutati in maniera rigorosa e sostenibile dalla CARP. Se taluni di essi, presi singolarmente, potrebbero essere interpretati diversamente, considerati globalmente costituiscono senz'altro valido fondamento della conclusione secondo cui l'opponente non ha agito con dolo. Malgrado l'entità degli sconti potesse essere importante, non ne risultava, né d'altronde la ricorrente lo pretende, un'evidente sproporzione tra il valore della merce e i relativi prezzi finali, in sintonia peraltro con quelli della concorrenza. Per di più, i ribassi erano grosso modo in linea con quelli che l'insorgente arrivava ad applicare secondo le proprie condizioni di vendita e venivano concessi dal responsabile del servizio clientela con giustificazioni plausibili. Erano inoltre chiaramente indicati sulle fatture che l'opponente onorava con versamenti diretti alla ricorrente. Non si ravvedono dunque elementi che avrebbero dovuto far nascere nell'opponente il sospetto dell'esistenza di un antefatto penale. In simili circostanze, non si può ritenere arbitraria la conclusione della CARP secondo cui egli non sapesse o non dovesse quanto meno presumere che la merce acquistata proveniva da un reato contro il patrimonio. Nel negare l'adempimento dell'aspetto soggettivo della ricettazione, la CARP non ha dunque violato il diritto.
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3.
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La ricorrente lamenta anche la violazione dell'art. 251 CP. Sennonché, oltre a motivare la sua censura basandosi su fatti non accertati dalla CARP, nemmeno si misura con la sentenza cantonale. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò presuppone che l'insorgente si confronti almeno brevemente e in maniera critica con i considerandi della sentenza contestata che reputa lesivi del diritto, pena l'inammissibilità (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
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4.
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Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso va respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non essendo stato invitato a esprimersi, all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1-2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 luglio 2012
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Mathys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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