BGer 6B_376/2012 | |||
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BGer 6B_376/2012 vom 17.07.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_376/2012
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Sentenza del 17 luglio 2012
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________ AG,
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opponente.
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Oggetto
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Violazione di domicilio,
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2012 dal Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città.
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Considerando:
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che, adito da A.________, con sentenza del 27 aprile 2012 il Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città ha confermato la decisione con cui il 7 dicembre 2010 il Presidente del Tribunale penale lo ha riconosciuto autore colpevole di violazione di domicilio e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a valere quale pena complementare a quella inflittagli in data 13 agosto 2010 dall'Ufficio dei giudici istruttori del Canton Berna;
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che, con scritto del 22 giugno 2012, redatto in italiano, A.________ si rivolge al Tribunale federale, dichiarando di opporsi a suddetta sentenza e chiedendo una decisione in italiano;
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che non sono state chieste osservazioni;
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che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF di regola il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è il tedesco;
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che, posto come il ricorrente, non patrocinato e residente nella Svizzera romanda, non disponga manifestamente di conoscenze neppure passive della lingua tedesca, si giustifica eccezionalmente redigere la presente decisione in italiano (v. DTF 132 IV 108 consid. 1.1);
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che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);
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che nella fattispecie queste esigenze sono del tutto disattese, il ricorrente non formulando alcun tipo di conclusione, salvo domandare "quello che [gli] spetta", e non indicando minimamente perché la sentenza cantonale violerebbe il diritto;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito;
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che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città.
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Losanna, 17 luglio 2012
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Schneider
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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