BGer 5A_603/2012 | |||
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BGer 5A_603/2012 vom 18.09.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_603/2012
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Sentenza del 18 settembre 2012
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.B.________ e C.B.________,
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patrocinati dall'avv. Daniela Leoncini,
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opponenti.
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Oggetto
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servitù di passo; provvedimenti cautelari,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2012
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il fondo xxx RFD di X.________ di proprietà di A.________ beneficia di una servitù di "passo con ogni veicolo" a carico del fondo yyy RFD di X.________ appartenente a B.B.________ e C.B.________;
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che nel gennaio 2011, sulla base di una licenza edilizia rilasciata l'11 febbraio 2009 e cresciuta in giudicato, B.B.________ e C.B.________ hanno iniziato dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione della loro abitazione situata sul fondo yyy RFD di X.________;
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che con decreto cautelare 3 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto un'istanza di A.________ "per l'adozione di provvedimenti cautelari e superprovvisionali" mediante la quale ella chiedeva di ordinare a B.B.________ e C.B.________ "di non impiantare il cantiere e di non avviare, rispettivamente (se già iniziati) di non proseguire, i prospettati lavori (in particolare tettoia, posteggi esterni) sul fondo particella yyy RFD di X.________ di loro proprietà";
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che con appello 14 marzo 2011 A.________ ha impugnato tale decreto alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
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che con sentenza 23 luglio 2012 la Corte cantonale ha considerato che nella misura in cui le opere edili sul fondo di proprietà di B.B.________ e C.B.________ erano state terminate in pendenza d'appello quest'ultimo era divenuto privo d'oggetto, mentre nella misura in cui il rimedio conteneva delle nuove richieste di giudizio esso andava dichiarato inammissibile;
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che A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza cantonale con ricorso 22 agosto 2012 (firmato dal rappresentante legale della D.________);
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che con scritto 4 settembre 2012 la ricorrente ha sanato il vizio della rappresentanza (v. art. 40 cpv. 1 LTF) firmando ella stessa il ricorso;
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che la sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui la ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);
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che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).
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che in concreto il gravame non rispetta i predetti requisiti di motivazione poiché la ricorrente non indica chiaramente i diritti costituzionali che sarebbero violati dalla sentenza impugnata e non precisa in che consisterebbe tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
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che la ricorrente si limita infatti ad invocare una "violazione del principio di proporzionalità" ed una "errata interpretazione della legge";
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 settembre 2012
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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La Cancelliera: Antonini
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