BGer 5A_667/2012 | |||
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BGer 5A_667/2012 vom 21.09.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_667/2012
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Sentenza del 21 settembre 2012
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
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opponente.
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Oggetto
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modifica di provvedimenti cautelari (divorzio),
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2012
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza 13 luglio 2012 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ nella misura della sua ricevibilità e ha confermato il decreto cautelare 9 luglio 2010 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord concernente la modifica delle misure provvisionali in pendenza di divorzio;
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che con ricorso 14 settembre 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale avverso la sentenza 13 luglio 2012, postulando pure la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale;
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che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
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che nelle procedure di ricorso che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.1) non si applica la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 LTF);
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che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 14 settembre 2012 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile, la decisione cantonale essendo stata notificata al ricorrente il 1° agosto 2012;
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;
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che con l'emanazione della presente sentenza la richiesta di adozione di misure cautelari è divenuta priva d'oggetto;
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che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 settembre 2012
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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La Cancelliera: Antonini
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