BGer 5A_647/2012 | |||
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BGer 5A_647/2012 vom 26.09.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_647/2012
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Sentenza del 26 settembre 2012
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ GmbH,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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opponente,
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Oggetto
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dichiarazione di fallimento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla B.________ SA il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha pronunciato, con decisione del 14 maggio 2012, il fallimento della A.________ GmbH a far tempo dal 15 maggio 2012 alle ore 09:00;
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che il 7 agosto 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo dell'escussa e ne ha pronunciato il fallimento a far tempo dal 9 agosto 2012 alle ore 10:00;
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che nel proprio giudizio la Corte cantonale ha dapprima ricordato le condizioni previste dall'art. 174 cpv. 2 LEF per l'annullamento di una dichiarazione di fallimento;
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che essa ha poi rilevato le 30 esecuzioni pendenti per un importo complessivo di fr. 75'143.20, le 5 comminatorie di fallimento emesse nel dicembre 2011, nonché le ulteriori 8 comminatorie di fallimento e i 5 avvisi di pignoramento emanati nell'anno in corso;
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che i giudici cantonali hanno quindi considerato non reso verosimile il presupposto della solvibilità richiesto dalla predetta norma di legge;
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che con riferimento al menzionato presupposto essi hanno pure ritenuto irrilevante il prospettato pagamento - entro un anno - delle esecuzioni ancora insolute da parte di una società terza della quale, durante il termine di ricorso, non è neppure stato prodotto il bilancio;
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che con ricorso del 7 settembre 2012 la A.________ GmbH postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza del Tribunale di appello ticinese;
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che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta con decreto dell'11 settembre 2012;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1), in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che nella fattispecie la motivazione del ricorso non soddisfa in alcun modo i predetti requisiti, la ricorrente limitandosi a nuovamente affermare - in modo apodittico - di aver sufficientemente provato la propria solvibilità con l'assunzione di debito e la proposta di rimborso da parte della predetta società terza;
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che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e all'Ufficio del registro fondiario di Bellinzona.
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Losanna, 26 settembre 2012
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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Il Cancelliere: Piatti
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