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Informationen zum Dokument  BGer 2C_913/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_913/2012 vom 27.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_913/2012
 
2C_914/2012
 
Sentenza del 27 settembre 2012
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
rappresentata da X.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
2C_913/2012
 
Imposta cantonale e comunale 2009,
 
2C_914/2012
 
Imposta federale diretta 2009,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 agosto 2012 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Nella dichiarazione fiscale 2009 A.________, divorziata, ha indicato l'importo di fr. 30'000.-- a titolo di contributi alimentari ed ha chiesto la deduzione di fr. 5'600.-- per persona bisognosa a carico, da valere nei confronti del figlio B.________ (1975) con il quale vive. Con decisione del 9 febbraio 2011 l'Ufficio di tassazione di Lugano Città ha fissato il reddito imponibile in fr. 22'700.-- per l'IC e fr. 25'500.-- per l'IFD e ha negato la deduzione sollecitata. La tassazione è cresciuta in giudicato incontestata.
 
B.
 
Il 26 settembre 2011 la rappresentante della contribuente ha chiesto la rettifica della tassazione 2009, facendo valere di avere dichiarato per errore un reddito superiore a quello percepito dalla sua mandante. Dalla somma di fr. 30'000.-- ricevuta dall'ex marito andavano infatti dedotti fr. 6'000.--, da indicare nella dichiarazione del figlio B.________. Trattando la domanda alla stregua di un'istanza di revisione, l'autorità l'ha respinta con decisione del 29 settembre 2011, osservando che non era dato alcuno dei motivi che legittimavano una revisione.
 
La decisione è stata confermata su reclamo il 12 dicembre 2011. Adita tempestivamente, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha, a sua volta, con giudizio del 16 agosto 2012, negato che fossero dati gli estremi per procedere ad una revisione.
 
C.
 
Il 15 settembre 2012 la contribuente ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che si effettui un nuovo esame del proprio caso e che la tassazione litigiosa venga corretta.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
 
1.2 Il giudizio impugnato, che tratta della revisione dell'imposta federale diretta e dell'imposta cantonale 2009 (su tale facoltà, cfr. DTF 135 II 260 consid. 1.3.2 pag. 263 seg.), giustifica la congiunzione dei due incarti aperti a seguito dell'inoltro del ricorso in merito a tali imposte.
 
2.
 
2.1 La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non le nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).
 
2.2 Di carattere finale (art. 90 LTF), la decisione contestata è stata emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e riguarda una causa di diritto pubblico (art. 82 LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Presentato in tempo utile dalla destinataria dell'atto impugnato, che ha un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo, il gravame è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico conformemente agli artt. 82 segg. LTF, 146 LIFD (RS 642.11) e 73 cpv. 1 LAID (RS 642.14; sulla portata di questa norma in relazione con la legge sul Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186 consid. 1.3 pag. 188).
 
L'allegato ricorsuale ossequia inoltre la giurisprudenza che autorizza la presentazione di un unico allegato ricorsuale quando emerge chiaramente dal medesimo che sono contestate le due categorie d'imposta (DTF 135 II 260 consid. 1.3.2 pag. 263 seg.).
 
3.
 
3.1 L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF impone che l'atto di ricorso contenga i motivi su cui si fondano le conclusioni della parte ricorrente e che negli stessi venga spiegato in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto. La motivazione deve quindi essere riferita all'oggetto del litigio e risultare pertinente, in modo che dal ricorso emerga perché e su quali punti la decisione contestata viene impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287).
 
Esigenze accresciute valgono poi per la contestazione dei fatti. In effetti il Tribunale federale fonda di principio la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente deve perciò spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate, ovvero in particolare perché gli accertamenti dell'istanza precedente risulterebbero non solo errati, ma addirittura arbitrari (cfr. DTF 135 II 145 consid. 8.1 pag. 153; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398); in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 134 I 65 consid. 1.5 pag. 68; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254).
 
3.2 In concreto, l'allegato ricorsuale consiste nella descrizione di taluni fatti e in una serie di precisazioni puntuali su argomenti addotti nella sentenza impugnata. Esso non contiene però precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. In effetti la ricorrente si limita ad affermare (come già fatto in sede cantonale) che si è resa conto dell'errore nel dichiarare i suoi redditi solo successivamente, dopo avere visionato i documenti necessari all'allestimento della dichiarazione d'imposta 2010. Sennonché ella non spiega in che cosa e perché l'argomentazione della Corte cantonale, che corrisponde peraltro alla prassi vigente, secondo la quale essendo di principio presunto che un contribuente conosca la sua situazione patrimoniale e che non appena ricevuta la decisione di tassazione la verifichi e critichi tempestivamente eventuali errori, questi non può di conseguenza avvalersi della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (causa 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 pubblicata in RtiD 2007 I pag. 667 consid. 3.3 nonché consid. 1 e 2.2 della sentenza impugnata, ai quali si rimanda), disattenderebbe il diritto determinante. Allo stesso modo la ricorrente propone una propria versione di alcuni fatti, ma non si confronta in maniera adeguata con quelli ritenuti dall'istanza precedente, spiegando perché le relative constatazioni sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie.
 
Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali: il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
 
4.
 
Per quanto precede, il ricorso può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Losanna, 27 settembre 2012
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud
 
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