BGer 6B_449/2012 | |||
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BGer 6B_449/2012 vom 27.09.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_449/2012
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Sentenza del 27 settembre 2012
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Grave infrazione alle norme della circolazione stradale,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il
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6 luglio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che, con sentenza del 6 luglio 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), quale autorità di reclamo a mente dell'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, ha pronunciato l'irricevibilità del reclamo interposto da A.________ contro la decisione del 22 giugno 2012, con cui il Giudice della Pretura penale ha dichiarato definitivamente valida la sentenza contumaciale del 24 maggio 2012;
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che, riassumendo, la CRP ha rilevato che A.________ non contestava di essere stato regolarmente citato a un nuovo dibattimento di primo grado, non adduceva giustificazioni per la sua mancata comparizione, né lamentava la violazione delle norme sul nuovo giudizio, ma proponeva un'argomentazione di merito sull'infrazione imputatagli;
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che, con scritto redatto in tedesco, A.________ si aggrava al Tribunale federale, dichiarando di ricorrere contro la sentenza della Pretura penale;
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che non sono state chieste osservazioni;
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che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF di regola il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è l'italiano;
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che il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere interposto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF);
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che, di conseguenza, in questa sede l'unica sentenza impugnabile è il giudizio della CRP e l'oggetto d'esame è circoscritto alla questione di sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto nel dichiarare irricevibile il reclamo inoltratole dal ricorrente;
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che l'insorgente, che non formula conclusioni, discute nel merito il reato di cui è stato riconosciuto colpevole nelle forme contumaciali, senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni della CRP, né spiegare perché l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF);
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che difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
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che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 primo periodo LTF);
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 settembre 2012
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico:
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La Cancelliera:
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Eusebio Ortolano Ribordy
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