BGer 4A_43/2012 | |||
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BGer 4A_43/2012 vom 01.10.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_43/2012
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Sentenza del 1° ottobre 2012
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Klett, Presidente,
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Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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patrocinata dagli avv.ti Curzio Fontana e Laura Loser,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.D.________ e E.D.________,
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4. F.F.________ e G.F.________,
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5. H.________,
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6. I.________,
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7. J.J.________,
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8. K.________,
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tutti patrocinati dall'avv. Diego Olgiati,
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9. L.________,
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10. M.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. Igor Bernasconi,
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11. N.N.________ e O.N.________,
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12. P.P.________ e Q.P.________,
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tutti e quatto patrocinati dall'avv. Marzio Gianora,
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opponenti.
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Oggetto
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contratto d'appalto;
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a L.________ e M.________ hanno incaricato, con contratto di appalto del 21 novembre 2002, la A.________ SA di eseguire opere da elettricista in un condominio da edificare. Le parti hanno convenuto un importo forfettario di fr. 125'000.-- per i lavori previsti nel capitolato. L'appaltatore ha pure eseguito opere supplementari e ha chiesto una mercede complessiva di fr. 254'783.60, mentre i committenti hanno ritenuto la pretesa saldata con il loro versamento di fr. 165'000.--.
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A.b Dopo aver chiesto ed ottenuto dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori a carico delle quote di proprietà per piani del condominio, la A.________ SA ha convenuto in giudizio con petizione 28 settembre 2006 i relativi comproprietari per ottenere il pagamento di fr. 89'784.--, oltre interessi, e l'iscrizione definitiva della predetta ipoteca legale. Per alcuni comproprietari l'ipoteca era poi stata cancellata e sostituita con il deposito della corrispondente somma a titolo di garanzia. Il Pretore ha respinto l'azione con sentenza 4 settembre 2009 e ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale, rispettivamente la liberazione dei depositi di garanzia.
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B.
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Con sentenza del 16 dicembre 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un appello dell'appaltatrice. La Corte cantonale ha ritenuto che, per dimostrare nella fattispecie il fondamento della mercede di cui chiede il pagamento, l'attrice non avrebbe dovuto rinunciare all'allestimento della perizia inizialmente chiesta.
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C.
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Con ricorso del 19 gennaio 2012, intitolato ricorso in materia civile e contestuale ricorso sussidiario in materia costituzionale, la A.________ SA postula, in via principale, l'annullamento della decisione di appello e il rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione nel senso dei considerandi. In via subordinata domanda che M.________ e L.________ siano condannati a versarle fr. 74'778.35, che gli importi depositati a titolo di garanzia siano liberati a suo favore e che sia ordinato all'Ufficiale del registro fondiario di iscrivere in via definitiva le relative ipoteche legali. Afferma che una perizia sarebbe stata inutile, poiché fra le parti sarebbe unicamente litigiosa la pattuizione e l'applicazione di determinati sconti e ribassi.
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Con scritto 6 febbraio 2012 C.________, D.D.________ e E.D.________, F.F.________ e G.F.________, H.________, I.________, B.________ e K.________ hanno comunicato al Tribunale federale di non presentare osservazioni al ricorso. Con risposta 2 marzo 2012 N.N.________, O.N.________, L.________ e M.________ e P.P.________ e Q.P.________ propongono la reiezione del gravame.
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Diritto:
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1.
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La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite manifestamente superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett b LTF. Il tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF combinati) ricorso in materia civile è stato inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF). Sotto questo profilo esso è pertanto ammissibile. Vista la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si rivela di primo acchito inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5 pag. 552).
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2.
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2.1 Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2).
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Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). A tal proposito è utile ricordare che chi intende invocare che i fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), e cioè che il loro accertamento è arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.), deve sollevare e motivare tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione del divieto dell'arbitrio non è segnatamente sufficiente formulare una critica meramente appellatoria (DTF 136 II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
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Giova rammentare che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4, con rinvii).
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Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio potere discrezionale - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).
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2.2 Nella fattispecie il prolisso ricorso disattende le predette esigenze di motivazione laddove si limita ad elencare una serie di norme della Costituzione federale, del diritto federale, del diritto cantonale e della SIA, nemmeno avvedendosi che quest'ultime non hanno qualità di legge, ma sono unicamente equiparabili a condizioni contrattuali standardizzate (DTF 118 II 295 consid. 2a).
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3.
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La Corte cantonale ha dapprima indicato che fra le parti è pacifica la conclusione di un contratto di appalto e che è unicamente controverso l'ammontare della mercede. Ha inoltre ricordato che quest'ultima può essere preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) o risultare dal valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO) e che la prova dell'esistenza e dell'entità del diritto di retribuzione vantato spetta all'appaltatore. Ha poi ritenuto che il Pretore aveva a giusta ragione considerato necessaria una perizia per accertare in che misura quanto realizzato fosse diverso dagli originari intendimenti e per quantificare la contestata pretesa di un supplemento della mercede originariamente pattuita. In ragione delle lacune probatorie riscontrate con riferimento al domandato compenso, i Giudici cantonali non hanno esaminato le censure dell'appaltatrice concernenti le deduzioni effettuate dai committenti dalla mercede globale.
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3.1 Secondo la ricorrente una perizia sarebbe stata superflua nella fattispecie, atteso che i convenuti avrebbero riconosciuto negli allegati di causa, riferendosi a una lettera allestita dalla direzione dei lavori datata 31 marzo 2005 e intitolata "liquidazione" (doc. 2), almeno una parte dei lavori supplementari.
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In concreto, concordando con il Pretore sulla necessità di una perizia per determinare la congruità della mercede, la Corte cantonale non ha ritenuto che dalla predetta lettera emergesse un riconoscimento delle pretese fatte valere dall'attrice per le opere non incluse nella mercede forfettaria iniziale. Trattandosi di una questione di apprezzamento delle prove e di accertamento dei fatti spetta alla ricorrente dimostrare, rispettando le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che la valutazione fatta dai giudici cantonali sia arbitraria (sopra, consid. 2.1). Il ricorso si esaurisce tuttavia in una prolissa personale interpretazione della predetta lettera e degli allegati di causa in cui, a sostegno della propria esposizione, la ricorrente indica che "per risalire all'importo originario" (e cioè alla mercede che ritiene riconosciuta dalla controparte) occorre innanzi tutto determinare con una specificata formula il 45 % di tale mercede e poi sulla base di questo importo calcolare l'intero compenso. Ora, la necessità di tali calcoli è già sufficiente per escludere che la Corte cantonale sia caduta nell'arbitrio, ritenendo che dai documenti in discussione non emerga un riconoscimento della mercede richiesta.
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3.2 Riferendosi alle detrazioni dalla mercede globale effettuate dai committenti nella citata lettera del 31 marzo 2005, la ricorrente lamenta la violazione di una serie di norme SIA e del diritto federale e afferma che le predette decurtazioni dovevano riferirsi alle opere oggetto del compenso forfettario di fr. 125'000.-- e come tali dovevano essere provate dagli opponenti, i quali non lo hanno però fatto.
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La ricorrente fonda inammissibilmente (sopra, consid. 2.1) il suo assunto, su cui basa le critiche ricorsuali e secondo cui tali deduzioni riguardano esclusivamente la mercede forfettaria, su una propria soggettiva interpretazione della menzionata lettera, come se fosse innanzi ad un'autorità di appello che esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto, dimenticando che il Tribunale federale può rettificare o completare l'accertamento effettuato dall'autorità inferiore unicamente se questo è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF.
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3.3 La ricorrente si dilunga poi su quello che chiama l'"appartamento J.________", affermando da un lato che l'architetto incaricato della direzione dei lavori avrebbe riconosciuto l'esecuzione dei lavori supplementari, limitandosi ad obiettare che questi non dovrebbero essere pagati perché inclusi nel contratto di base, e spiegando dall'altro segnatamente in cosa dovrebbero consistere tali lavori.
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Ora, con tale argomentazione, peraltro ancora una volta esclusivamente appellatoria, la ricorrente pare dimenticare che essa non deve solo dimostrare l'esecuzione dei lavori, ma pure la congruità della mercede domandata. Essa non riesce nemmeno a far apparire arbitraria la constatazione della sentenza impugnata, secondo cui dall'istruttoria, in cui essa ha espressamente rinunciato alla perizia giudiziaria originariamente domandata, la fondatezza dell'importo domandato non risulta.
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3.4 Così stando le cose non è necessario esaminare le argomentazioni ricorsuali, proposte sotto il titolo "Punti supplementari", attinenti alla forma che le modifiche commissionate dopo la firma del contratto avrebbero dovuto rivestire e alla pretesa erronea parificazione delle opere supplementari con le opere a regia, atteso che per stessa ammissione della ricorrente trattasi "di una questione addirittura ininfluente".
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4.
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Poiché la Corte cantonale non ha violato il diritto respingendo l'azione creditoria della ricorrente, non occorre nemmeno pronunciarsi sul modo in cui l'ipoteca legale avrebbe dovuto essere suddivisa fra le varie unità di proprietà per piani nel caso di una sua iscrizione definitiva in seguito all'accoglimento della pretesa pecuniaria dell'attrice.
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Quest'ultime vanno esclusivamente assegnate agli opponenti che si sono determinati - in un unico allegato, il cambiamento di patrocinatore degli opponenti n. 9 e 10 essendo intervenuto dopo l'inoltro della risposta - sul ricorso.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
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2.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 4'500.-- sono poste a carico della ricorrente,
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la quale rifonderà agli opponenti L.________, M.________, N.N.________ e O.N.________ e P.P.________ e Q.P.________ complessivi fr. 5'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° ottobre 2012
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |