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Informationen zum Dokument  BGer 1B_528/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_528/2012 vom 03.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_528/2012
 
Sentenza del 3 ottobre 2012
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, via Bossi 6, 6900 Lugano,
 
opponente,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
procedimento penale (trasmissione di atti),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 2 novembre 2010 l'avvocata A.________ ha denunciato B.________, Pretore di Lugano, per titolo di minaccia, coazione, falsità in documenti, discriminazione razziale, denuncia mendace e abuso di autorità, in relazione a quanto asseritamente avvenuto nell'ambito di udienze inerenti cause nelle quali era parte nel contesto dello scioglimento dello studio legale di cui era contitolare e della relativa sublocazione dei locali.
 
B.
 
Il 25 novembre 2010 il Ministero pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere. Il 16 febbraio 2011 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa. Con sentenza 1B_147/2011 del 5 luglio 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso presentato dalla denunciante contro questo giudizio.
 
C.
 
Con richiesta del 13 giugno 2012 la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, che in seguito alla segnalazione del citato Pretore aveva aperto un procedimento disciplinare nei confronti della denunciante, ha chiesto alla CRP di trasmetterle il decreto di non luogo a procedere e le relative decisioni della CRP e del Tribunale federale. L'interessata si è opposta alla domanda. Il 23 luglio 2012 la CRP ha accolto l'istanza al senso dei considerandi, stabilendo che le tre menzionate decisioni saranno trasmesse dopo la crescita in giudicato della propria decisione.
 
D.
 
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di accertare la nullità della decisione impugnata, rispettivamente di annullarla.
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).
 
1.2 La ricorrente precisa che la decisione impugnata del 23 luglio 2012 le è pervenuta il 26 luglio, per cui il ricorso, datato 14 settembre 2012 ma impostato soltanto il 17 settembre successivo, come risulta dal timbro postale apposto sulla busta prodotta dalla ricorrente, tenuto conto delle ferie giudiziarie, sarebbe tempestivo.
 
1.3 La tesi è manifestamente infondata. In effetti, il termine ricorsuale improrogabile (art. 47 cpv. 1 LTF) di 30 giorni di cui all'art. 100 cpv. 1 LTF, sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), è scaduto il 14 settembre 2012.
 
1.3.1 Secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata. Il termine è osservato, ove lo scritto sia consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). I termini la cui decorrenza dipende, come nella fattispecie, da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF; il previgente art. 32 cpv. 1 OG prevedeva per contro che nel computo dei termini non era compreso il giorno iniziale) e, come si è esposto, sono sospesi durante le ferie giudiziarie.
 
1.3.2 In concreto, la decisione impugnata è stata notificata, come ammissibile, durante le ferie giudiziarie estive, per cui, secondo la pubblicata prassi, il termine ricorsuale di 30 giorni ha iniziato a decorrere il giorno seguente la fine delle stesse, ossia giovedì 16 agosto 2012 e terminava quindi il 14 settembre successivo (DTF 132 II 153 consid. 4.1 e 4.2, che annunciava il cambiamento legislativo di cui all'art. 44 cpv. 1 LTF; cfr. anche DTF 135 III 324 consid. 1 inedito; sentenze 2C_740/2010 del 3 marzo 2011 consid. 2.3, 4A_372/2007 dell'11 ottobre 2007, 9C_296/2007 del 20 giugno 2007 e 1C_233/2010 del 19 maggio 2010). Il ricorso, impostato dalla legale soltanto il 17 settembre 2012, è quindi tardivo.
 
1.3.3 Certo, nell'ambito delle ferie giudiziarie secondo l'art. 46 LTF occorre differenziare tra decisioni finali e incidentali. Decisioni incidentali nel procedimento penale, segnatamente arresto, carcerazione preventiva, sequestri e blocchi di conti bancari, quindi segnatamente nel quadro di misure coercitive nel cui contesto il principio di celerità assume un'importanza particolare, sebbene non costituiscano misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, sono considerate come "altre misure provvisionali" secondo l'art. 46 cpv. 2 LTF, alle quali la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie non si applica (sentenza 1B_78/2012 del 3 luglio 2012 consid. 1.1-1.3 destinata a pubblicazione; DTF 135 I 257 consid. 1.5; cfr. DTF 135 III 430 consid. 1; 134 III 667 consid. 1). Sia come che sia, in ogni modo, il gravame è tardivo.
 
1.4 Ne segue che il gravame, tardivo, quindi manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF.
 
2.
 
2.1 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo.
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico, al Presidente della Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 ottobre 2012
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Eusebio
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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