BGer 5A_700/2012 | |||
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BGer 5A_700/2012 vom 09.10.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_700/2012
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Sentenza del 9 ottobre 2012
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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divorzio (versamento dell'anticipo per spese processuali presumibili e designazione di un patrocinatore d'ufficio),
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ricorso contro il decreto emanato il 9 luglio 2012
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dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che A.________ ha presentato appello contro la sentenza di divorzio emanata il 21 febbraio 2012 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
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che con decreto 9 luglio 2012 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di A.________ di esonero dal versamento dell'anticipo per spese processuali presumibili e gli ha impartito un ultimo termine scadente il 14 settembre 2012 per depositare il predetto anticipo;
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che con il medesimo decreto il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello ha altresì respinto la richiesta di A.________ intesa alla designazione di un patrocinatore d'ufficio;
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che con ricorso in materia civile 14 settembre 2012 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che le sue richieste di esonero dal pagamento delle spese processuali e di nomina di un patrocinatore d'ufficio siano accolte;
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che il ricorrente ha pure (implicitamente) postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale;
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che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che tale termine è sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso in virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF;
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che il termine è osservato ove lo scritto sia consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF);
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che in concreto il decreto impugnato è stato notificato al ricorrente il 26 luglio 2012;
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che, tenendo conto delle predette ferie giudiziarie estive, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era il 14 settembre 2012;
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che il ricorrente ha consegnato il suo gravame alla posta italiana il 14 settembre 2012, ma la posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio soltanto il 20 settembre 2012;
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che in queste circostanze il ricorso si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata circa la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
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che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione al ricorrente e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 ottobre 2012
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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La Cancelliera: Antonini
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