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Informationen zum Dokument  BGer 9C_864/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_864/2012 vom 08.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_864/2012
 
Sentenza dell'8 novembre 2012
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
R.________, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 settembre 2012.
 
Visto:
 
il ricorso del 12 ottobre 2012 (timbro postale) contro il giudizio di inammissibilità del 14 settembre 2012 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
 
lo scritto del 19 ottobre 2012 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, e nel quale si è inoltre precisato che se è impugnata una decisione di irricevibilità oppure un decreto di stralcio è necessaria una specifica contestazione dei motivi di irricevibilità o di stralcio,
 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
 
la mancata reazione del ricorrente,
 
considerando:
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
 
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
 
che un gravame - come in larga misura quello in esame - contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335),
 
che in ogni caso il ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto l'autorità giudiziaria di primo grado a ritenere inammissibile - poiché formalmente carente nella motivazione (anche dopo la concessione infruttuosa di un termine per sanare il vizio) - il suo gravame di prima istanza,
 
che per il resto egli adduce fatti e mezzi di prova nuovi inammissibili perché non spiega per quale ragione ne avrebbe dato motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF),
 
che il ricorso di R.________ non può pertanto essere ritenuto ricevibile,
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
 
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
 
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 8 novembre 2012
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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