BGer 9C_869/2012 | |||
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BGer 9C_869/2012 vom 09.11.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_869/2012
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Sentenza del 9 novembre 2012
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
R.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente,
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G.________.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2012.
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Visto:
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il ricorso del 19 ottobre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 24 settembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto,
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che nel caso di specie l'allegato ricorsuale non soddisfa manifestamente queste condizioni,
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che il ricorrente si confronta infatti solo in misura minima e irrilevante (segnatamente in merito al metodo di fatturazione adottata) con gli argomenti principali e abbondanziali della pronuncia impugnata,
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che egli non spiega in particolare in quale misura l'apprezzamento del primo giudice - il quale ha fondato la propria convinzione circa la qualifica di lavoratrice dipendente di G.________ sulla base di un suo accertato rapporto di subordinazione e di dipendenza economica nei confronti del ricorrente, suo unico committente, come pure sull'assenza di un suo particolare rischio aziendale e sulla analoga valutazione operata in ambito LAINF, oltre che sull'assenza di una informazione erronea e vincolante (poiché meramente possibilistica) da parte dell'amministrazione in occasione dell'annuncio all'agenzia comunale AVS - sarebbe arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) o comunque contrario al diritto,
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che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, a G.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 9 novembre 2012
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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