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Informationen zum Dokument  BGer 2C_830/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_830/2012 vom 24.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_830/2012
 
Sentenza del 24 novembre 2012
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________AG (a seguito di fusione con B.________SA),
 
patrocinata dall'avv. Gianni Cattaneo,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comune di X.________.
 
Oggetto
 
Contributi di costruzione provvisori per opere
 
di canalizzazione e depurazione acque,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 agosto 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 18 giugno 2003, il Consiglio comunale di X.________ ha adottato il piano generale di smaltimento delle acque (PGS), autorizzando il Municipio a prelevare contributi di costruzione. Il PGS è stato approvato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino con risoluzione del 2 aprile 2004. Dopo di che, le autorità comunali hanno dato avvio alla procedura per l'imposizione dei contributi provvisori di costruzione degli impianti di canalizzazione e di depurazione delle acque.
 
B.
 
In relazione alla particella yyy di X.________, di proprietà della B.________SA, società che si è nel frattempo fusa con la A.________AG, il Municipio di X.________ ha fissato l'ammontare dei contributi di costruzione a fr. 147'142.75. Con decisione del 4 aprile 2006, l'esecutivo comunale ha respinto il reclamo interposto contro il prelievo. Tale atto è stato confermato dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino e - dopo che gli è stato trasmesso l'incarto, in conformità a quanto previsto dalla sentenza del Tribunale federale 2C_557/2009 del 26 aprile 2010 - anche dal Tribunale cantonale amministrativo, che si è espresso in merito con giudizio del 2 agosto 2012.
 
C.
 
Il 4 settembre 2012, la A.________AG ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale chiede l'annullamento della sentenza del 2 agosto 2012 e della precedente decisione su reclamo, in subordine seguito dal rinvio degli atti al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione.
 
Diritto:
 
1.
 
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è stato presentato in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza querelata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Quando la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246 seg.).
 
2.2 Nel caso in esame, fatta eccezione per qualche modifica di carattere redazionale e per la semplice citazione di alcuni puntuali passaggi del giudizio impugnato, il ricorso presentato davanti al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo riprende, praticamente alla lettera, le motivazioni contenute nel ricorso a suo tempo interposto contro la sentenza del Tribunale di espropriazione, su cui l'ultima istanza cantonale è stata chiamata a statuire.
 
2.3 Non rispondendo alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Comune di X.________ e al Tribunale cantonale amministrativo.
 
Losanna, 24 novembre 2012
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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