BGer 4A_642/2012 | |||
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BGer 4A_642/2012 vom 29.11.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_642/2012
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Sentenza del 29 novembre 2012
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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risarcimento danni; esigenze di motivazione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2012 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile giusta l'art. 132 CPC l'istanza di conciliazione con cui A.________ aveva chiesto la condanna della B.________ al pagamento di fr. 500'000.--;
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che con sentenza del 22 ottobre 2012 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un'impugnativa presentata da A.________, segnatamente perché egli non ha formulato alcuna domanda di causa e non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato;
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che con ricorso 25 ottobre 2012 al Tribunale federale A.________ ribadisce, "come" ha "già descritto e presentato alle varie istanze", la domanda di risarcimento, perché la B.________ avrebbe violato il codice penale, visionando in modo illegale i suoi documenti giudiziari;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non può limitarsi a rinviare agli atti di altre procedure (DTF 133 II 396 consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a formulare rimproveri all'opponente e omettendo così di confutare la sentenza impugnata;
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che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 novembre 2012
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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