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Informationen zum Dokument  BGer 4A_685/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_685/2012 vom 10.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_685/2012
 
Sentenza del 10 dicembre 2012
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Mauro Trentini,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di lavoro; decisione incidentale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che la B.________SA ha assunto con contratto 31 luglio 2008 A.________ quale ausiliaria-cameriera di uno snack bar;
 
che il rapporto di lavoro si è concluso nell'estate 2009;
 
che il 26 maggio 2010 A.________ ha adito il Pretore del distretto di Bellinzona con un'azione tendente alla condanna della B.________SA al pagamento di fr. 28'745.17, oltre interessi;
 
che l'udienza preliminare è stata limitata alla questione di sapere se il rapporto di lavoro fosse sottoposto al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL);
 
che il 2 febbraio 2012 il Pretore ha emanato una decisione con cui si è limitato ad accertare l'inapplicabilità del CCNL al rapporto di lavoro fra le parti e a condannare l'attrice a rifondere alla convenuta fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili;
 
che con sentenza 10 ottobre 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello presentato da A.________;
 
che con ricorso in materia civile del 15 novembre 2012 A.________ chiede al Tribunale federale di accertare l'applicabilità del CCNL al rapporto di lavoro e di rinviare l'incarto alla Pretura di Bellinzona per la continuazione dell'istruttoria;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente la decisione impugnata non pone fine alla procedura iniziata innanzi al Pretore, le autorità cantonali non essendosi ancora pronunciate sulla summenzionata domanda di pagamento, e non è quindi finale nel senso dell'art. 90 LTF (DTF 135 III 212 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.1);
 
che si tratta invece di una decisione pregiudiziale o incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF unicamente suscettiva di un ricorso alle condizioni elencate in tale norma (DTF 133 V 477 consid. 4.1.3);
 
che, vista la domanda di rinvio degli atti al Pretore per continuazione dell'istruttoria, l'accoglimento del ricorso non potrebbe comportare nella fattispecie una decisione finale, ragione per cui l'ipotesi prevista dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in linea di conto;
 
che la decisione impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale se può causare un danno irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che un tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica e quindi non deve poter essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale - anche solo da parte del Tribunale federale - favorevole al ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1, con rinvii);
 
che tale condizione non è in concreto adempiuta;
 
che infatti la ricorrente non spiega, né è ravvisabile, per quali motivi ella non potrebbe prevalersi della pretesa applicabilità del CCNL al rapporto di lavoro con un ricorso contro la decisione finale, qualora questa dovesse risultare a lei sfavorevole;
 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 10 dicembre 2012
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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