BGer 1B_644/2012 | |||
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BGer 1B_644/2012 vom 17.12.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_644/2012
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Sentenza del 17 dicembre 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Roberto Haab,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale, decreto di non luogo a procedere,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 24 settembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con alcuni esposti introdotti tra il 31 ottobre 2011 e il 2 febbraio 2012 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro ignoti, per i titoli di furto e di violazione di domicilio. Secondo la denunciante, qualcuno si sarebbe introdotto, in almeno tredici occasioni, nel periodo tra il mese di agosto 2011 e quello di gennaio 2012, verosimilmente con l'ausilio di un grimaldello, nella sua abitazione, sottraendole diversi oggetti, in parte successivamente da lei ritrovati.
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B.
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Preso atto del rapporto di polizia e rilevata l'assenza di elementi costitutivi di reato, con decisione del 18 giugno 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere.
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C.
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Con sentenza del 24 settembre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo della denunciante contro detto decreto. Ha rilevato l'assenza di sufficienti indizi di reato ed ha ritenuto superflua l'assunzione di ulteriori prove.
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D.
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A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullare il decreto di non luogo a procedere e di ordinare al PP l'apertura dell'istruzione penale. In via subordinata, domanda l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla CRP per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. La ricorrente fa valere la violazione degli art. 6, 7, 107 cpv. 1 lett. e, 310 e 393 cpv. 2 CPP.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
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Diritto:
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1.
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La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF può essere ammessa, giacché la ricorrente, accusatrice privata che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, intende fare valere pretese risarcitorie nei confronti degli autori dei furti.
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2.
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2.1 La ricorrente sostiene che, fondando il decreto di non luogo a procedere sulla mancanza di sufficienti indizi di reato, la CRP avrebbe violato l'art. 310 CPP. Adduce che un non luogo a procedere potrebbe entrare in considerazione soltanto in casi eccezionali, quando il reato può essere escluso con quasi totale certezza, ciò che non si realizzerebbe in concreto. Rimprovera alla CRP di avere di conseguenza ristretto il suo potere cognitivo in violazione dell'art. 393 cpv. 2 CPP, omettendo di applicare l'art. 7 cpv. 1 CPP.
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2.2 Giusta l'art. 309 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero apre l'istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato. Rinuncia per contro ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP). Il decreto di non luogo a procedere è in particolare disposto dal pubblico ministero non appena, sulla base della denuncia o dopo una procedura preliminare limitata alle investigazioni della polizia (cfr. art. 300 cpv. 1 e 306 seg. CPP), risulti che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP). Un tale decreto di non luogo a procedere può giustificarsi anche quando gli indizi sono manifestamente insufficienti e nessun atto d'inchiesta consente di portare elementi utili al perseguimento penale.
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Per la questione di sapere se il pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione, nel diritto processuale svizzero vige il principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un abbandono o un non luogo a procedere non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con ritegno. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione (DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 pag. 226 seg.). Ugualmente, quando la probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la promozione dell'accusa, in particolare quando il reato è grave (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2).
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2.3 Contrariamente all'opinione della ricorrente, la CRP e il PP non hanno quindi violato il diritto federale ritenendo che in assenza di indizi di reato potesse giustificarsi l'emanazione di un decreto di non luogo a procedere. Al riguardo, le autorità cantonali hanno rilevato che la ricorrente aveva lamentato almeno tredici furti presso la sua abitazione tra l'agosto del 2011 e il gennaio 2012, per una refurtiva complessiva di circa fr. 10'000.--. Hanno accertato che, secondo quanto stabilito dalla polizia cantonale, la via d'accesso all'appartamento era la porta d'entrata, chiusa mediante due serrature e una sbarra di sicurezza. La ricorrente aveva inoltre dichiarato di non avere notato su tale porta o su altre entrate secondarie segni di scasso, né aveva richiesto l'intervento della polizia in occasione dei singoli episodi. Secondo gli accertamenti della autorità cantonali, la ricorrente ha sostituito tre volte i cilindri della porta d'entrata, senza mai dare le chiavi ad altre persone, dopo che l'ultima chiave le è stata riconsegnata dalla custode del condominio nell'ottobre del 2010, prima della sostituzione dei cilindri. Sulla base di chiarimenti richiesti al direttore della ditta B.________SA sarebbe inoltre esclusa la possibilità di entrare nell'abitazione attraverso la porta d'entrata così assicurata senza lasciare segni di scasso. Considerate l'insieme di queste circostanze, le istanze cantonali hanno quindi negato l'esistenza di elementi a sostegno della commissione di un reato. La ricorrente non si confronta con gli esposti accertamenti, spiegando con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali ragioni la valutazione della Corte cantonale, che ha negato elementi a sostegno della commissione di un reato, sarebbe manifestamente insostenibile. Limitandosi ad addurre genericamente che non si potrebbe comunque escludere la possibilità che qualcuno si sia procurato una copia delle chiavi o abbia trovato il modo di superare i dispositivi di sicurezza applicati alla porta d'ingresso, la ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno.
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3.
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3.1 La ricorrente sostiene che potrebbero essere assunte ulteriori prove utili. Richiama al riguardo quelle addotte in sede cantonale e precisamente: l'esame peritale dell'affermazione del direttore della B.________SA sull'impossibilità di accedere all'abitazione senza lasciare segni di scasso, la verifica della tesi della ricorrente secondo cui in occasione di una sostituzione dei cilindri un dipendente della ditta incaricata avrebbe aperto la porta senza problemi con un non meglio precisato strumento, l'interrogatorio da parte del PP della ricorrente e delle persone da lei sospettate, la richiesta di ragguagli alla ditta che ha installato l'attuale sistema di allarme, la verifica delle registrazioni delle due videocamere presenti e il rilevamento di eventuali tracce di persone estranee. Secondo la ricorrente, tali prove non sarebbero manifestamente irrilevanti e la rinuncia ad assumerle sulla base di un loro apprezzamento anticipato violerebbe l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPP.
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3.2 Giusta l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPP, le parti hanno il diritto di essere sentite, segnatamente di presentare istanze probatorie. Contrariamente all'opinione della ricorrente, questa garanzia non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare quindi ad assumerle se è convinta che non sono rilevanti o non possono condurla a modificare il suo giudizio (cfr. art. 139 cpv. 2 CPP; BENDANI, in: Commentaire romand, CPP, 2011, n. 34 all'art. 107; VEST/HORBER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 34 all'art. 107). Nell'ambito di questa valutazione, spetta all'autorità cantonale un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3).
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3.3 La ricorrente si limita ad addurre che le suddette prove non sarebbero irrilevanti e che la stessa CRP non avrebbe del tutto escluso i reati ipotizzati, ritenendo unicamente "molto improbabile che terzi siano in possesso della chiave dell'abitazione". Non sostanzia tuttavia apprezzamenti arbitrari da parte delle autorità cantonali e non dimostra che la rinuncia della Corte cantonale ad assumere le prove richieste sarebbe basata su una valutazione insostenibile degli accertamenti esistenti. Chiedendo genericamente di essere sentita dal PP, la ricorrente non indica quali circostanze significative vorrebbe aggiungere alle dichiarazioni da lei rilasciate dinanzi alla polizia. Né precisa su chi e per quali ragioni ricadrebbero ora i suoi sospetti. Non sostanzia poi motivi oggettivi che imporrebbero di verificare, siccome inaffidabili o contraddittorie, le informazioni raccolte presso il direttore della B.________SA riguardo alla sicurezza delle serrature. Quanto al sistema di videosorveglianza installato dalla ricorrente, la Corte cantonale ha esplicitamente rilevato che in caso di riscontri positivi il procedimento penale potrà eventualmente essere riaperto. In definitiva, la fattispecie non solleva dubbi né riguarda un reato grave contro l'integrità personale necessitante una delucidazione dettagliata dei fatti e una valutazione giuridica approfondita che giustifichino di principio l'apertura dell'istruzione penale (cfr. DTF 137 IV 285 consid. 2, 219 consid. 7; sentenze 1B_478/2012 del 26 novembre 2012 consid. 2.2 e 1B_271/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.1).
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4.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 dicembre 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Gadoni
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