BGer 1B_720/2012 | |||
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BGer 1B_720/2012 vom 17.12.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_720/2012
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Sentenza del 17 dicembre 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale, non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 21 settembre 2012 A.________ ha denunciato B.________ e la Commissione tutoria regionale 6 per titolo di sequestro di persona e rapimento, nonché per coazione;
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che con decisione del 5 ottobre 2012 il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere, non ritenendo dati gli elementi costitutivi degli asseriti reati;
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che, adita dal denunciante, con giudizio del 13 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), ritenuto che il rimedio esperito non adempiva manifestamente i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP, ricordati nel quadro di numerosi ricorsi presentati dal reclamane, l'ha dichiarato irricevibile;
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che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale senza formulare specifiche domande di giudizio;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
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che, come noto al ricorrente (sentenze 1B_88/2012 del 16 febbraio 2012, 1B_598/2011 del 31 ottobre 2011 e 1B_368/2011 del 18 luglio 2011 nei suoi confronti), secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
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che, come negli altri ricorsi da lui presentati, anche in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto ch'egli non si confronta affatto con il motivo formale posto a fondamento del criticato giudizio della CRP, segnatamente la carente motivazione del reclamo;
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che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può quindi essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non deve quindi essere esaminato nel merito;
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che si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 dicembre 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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