BGer 5A_724/2011 | |||
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BGer 5A_724/2011 vom 13.02.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_724/2011
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Sentenza del 13 febbraio 2013
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Hohl, Marazzi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Hans Peter Aeberhard,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Cristina Keller,
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opponente.
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Oggetto
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contestazione di un testamento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 2 settembre 2011 dalla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Fatti:
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A.
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A.a Il 21 febbraio 1991 i coniugi C.________ e D.________ hanno stipulato un contratto successorio nella forma pubblica. Essi si sono istituiti reciprocamente quali unici eredi dell'intera successione (art. 2). Hanno istituito B.________ e E.________ quali eredi finali, definendo le loro quote ereditarie mediante attribuzione di determinati beni patrimoniali, sotto esplicita esclusione dell'obbligo di collazione (art. 3 n. 1 e 2); alla quota ereditaria di B.________ essi hanno tra l'altro attribuito 50 azioni nominative F.________SA (art. 3 n. 2.1), azioni litigiose nella presente procedura. I coniugi hanno poi pattuito l'elargizione di diversi legati (art. 3 n. 3), tra i quali 100 azioni nominative F.________SA a A.________ (art. 3 n. 3.3) e 48 azioni nominative F.________SA ad altre due persone (art. 3 n. 3.4 e 3.5). L'eredità rimanente dopo deduzione delle quote ereditarie, dei predetti legati e dei costi di liquidazione della successione è infine stata destinata a più persone mediante ulteriori legati (art. 3 n. 4). I contraenti si sono riservati la facoltà di disporre diversamente a causa di morte delle azioni F.________SA legate (art. 3 n. 3), nonché di disporre liberamente a causa di morte di oggetti mobili (dipinti, gioielli, mobilio, ecc.) e di eventuali piccoli doni (art. 4 n. 2). In un secondo contratto successorio 25 ottobre 1991, che completa il primo, i coniugi C.________ e D.________ hanno concesso a A.________ un diritto di compera personale su tutte le azioni F.________SA non già attribuitegli per legato.
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C.________ è deceduto il 6 gennaio 1992. D.________, la cui successione è in causa nella fattispecie, è deceduta il 29 marzo 2007. Con un testamento olografo 10 settembre 1995 ella aveva nuovamente favorito A.________ devolvendogli tutte le azioni F.________SA non già attribuitegli mediante contratto successorio (tra le quali le 50 azioni qui litigiose), e mediante convenzione 5 luglio 2000 ella aveva anticipatamente trasferito a A.________ 198 azioni nominative F.________SA in proprietà.
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A.b B.________, cui erano state attribuite 50 azioni F.________SA per contratto successorio 21 febbraio 1991, si è opposto alla devoluzione di queste ultime effettuata da D.________ in favore di A.________ per testamento olografo 10 settembre 1995. Dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, con istanza 27 febbraio 2009 B.________ ha quindi - per quanto qui di rilievo - contestato tale testamento e ha chiesto che l'attribuzione a A.________ delle azioni F.________SA fosse "ridotta delle 50 azioni nominative assegnate a B.________ tenore contratto successorio 21 febbraio 1991", postulando che fosse di conseguenza ordinato a A.________ di restituire tali azioni alla successione, subordinatamente di pagare alla successione a beneficio di B.________ l'importo di fr. 50'000.-- oltre interessi.
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A.c Con sentenza 10 novembre 2009 il Tribunale distrettuale di Moesa ha parzialmente accolto l'istanza 27 febbraio 2009 annullando - per quanto qui di rilievo - il legato di cui al testamento olografo 10 settembre 1995 di D.________ in favore di A.________ e riducendolo di 50 azioni nominative F.________SA. Il Tribunale distrettuale ha però rigettato l'azione di condanna a restituzione delle azioni rispettivamente a pagamento di fr. 50'000.-- non avendo B.________ contestato il trasferimento di proprietà in vita delle azioni.
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B.
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Con appello 20 gennaio 2010 B.________ ha chiesto di completare la sentenza 10 novembre 2009 nel senso di ordinare a A.________ di restituire alla successione 50 azioni nominative F.________SA spettanti a B.________, subordinatamente di pagare alla successione a beneficio di B.________ l'importo di fr. 50'000.-- oltre interessi. Con appello 22 gennaio 2010 A.________ ha invece postulato di respingere la petizione promossa nei suoi confronti, nella misura in cui l'autorità precedente vi è entrata nel merito, e di dichiarare inammissibile l'azione di riduzione.
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Con sentenza 2 settembre 2011 la I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha parzialmente accolto l'appello di B.________, constatando che il testamento olografo 10 settembre 1995 di D.________ in favore di A.________ e la convenzione 5 luglio 2000 conclusa fra D.________ e A.________ violano il contratto successorio 21 febbraio 1991 e condannando A.________ a versare a B.________ l'importo di fr. 50'000.--. La Corte cantonale ha invece respinto l'appello di A.________.
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C.
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Con ricorso in materia civile 12 ottobre 2011 A.________ ha impugnato la sentenza 2 settembre 2011 al Tribunale federale, postulando l'annullamento della stessa, la reiezione - nella misura della loro ammissibilità - dell'azione di contestazione, dell'azione di riduzione e dell'azione creditoria promosse da B.________ nei suoi confronti ed il rinvio della causa all'istanza inferiore per nuova decisione sulle spese di procedura e ripetibili nel senso dei considerandi. Il ricorrente ha lamentato la violazione del diritto federale in merito all'interpretazione dell'art. 3 n. 2.1 e della riserva ad art. 3 n. 3 del contratto successorio 21 febbraio 1991, nonché l'applicazione arbitraria dell'ormai abrogato diritto processuale civile grigionese.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo ricorso in materia civile (art. 100 cpv. 1 LTF), redatto dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è quindi in linea di principio ammissibile.
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1.2 L'allegato ricorsuale in esame è stato redatto in lingua tedesca. Nel gravame non viene tuttavia fatta valere alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. In ossequio a questa norma, la presente sentenza è quindi emanata nella lingua della decisione impugnata, ovvero in italiano.
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1.3 Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale; è per contro possibile prevalersi di un'applicazione arbitraria (art. 9 Cost.) o lesiva di altre norme della Costituzione federale di tale diritto (DTF 133 III 462 consid. 2.3).
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1.4 Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6); critiche appellatorie non sono ammissibili (DTF 133 III 589 consid. 2).
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Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono anche in questo contesto le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.
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2.
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In forza dell'art. 494 CC il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo (cpv. 1); egli conserva la libera disposizione del suo patrimonio (cpv. 2); le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le sue obbligazioni derivanti dal contratto successorio possono tuttavia essere contestate (cpv. 3). Il contratto successorio può contenere, oltre a disposizioni contrattuali che vincolano le due parti, disposizioni testamentarie unilaterali, liberamente revocabili ai sensi dell'art. 509 cpv. 1 CC. Le disposizioni a causa di morte o le donazioni successive non possono essere contestate in virtù dell'art. 494 cpv. 3 CC se il passaggio litigioso del contratto successorio non contiene alcuna disposizione di natura contrattuale, ma soltanto disposizioni testamentarie unilaterali (DTF 133 III 406 consid. 2.1 con rinvii).
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Secondo la giurisprudenza, le regole del diritto delle obbligazioni relative all'interpretazione dei contratti si applicano anche ai contratti successori. La vera e concorde volontà dei contraenti è perciò determinante (questione di fatto). Se non si può provare la reale e concorde volontà dei contraenti, occorre trovare la loro volontà presunta interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro tenuto conto del testo letterale, del contesto nel quale le dichiarazioni sono state espresse e di tutte le circostanze concrete (questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente; esso si fonda comunque sul contenuto della manifestazione di volontà e sulle circostanze del caso, che attengono ancora ai fatti; v. DTF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 61 consid. 2.2.1). L'interpretazione letterale ha la precedenza sugli altri metodi di interpretazione; tuttavia dalle altre clausole contrattuali, dallo scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre circostanze può risultare che il testo di una clausola non restituisce con esattezza il senso dell'accordo. Il senso esatto di una clausola contrattuale deriva anzitutto dal contesto nel quale essa si situa. Le circostanze che hanno accompagnato la stipulazione del contratto o gli interessi dei contraenti a tale momento possono pure essere presi in considerazione (DTF 133 III 406 consid. 2.2 con rinvii; sentenza 5A_473/2011 del 29 maggio 2012 consid. 6 con rinvii, non pubblicato in DTF 138 III 489).
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La questione a sapere se una disposizione contenuta in un contratto successorio sia contrattuale, e con ciò vincolante, o unilaterale, e quindi revocabile, deve essere risolta in base agli interessi dei contraenti, se la loro reale e concorde volontà non può essere determinata ed il tenore letterale della clausola non fornisce un'indicazione precisa (DTF 133 III 406 consid. 2.3 con rinvii).
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3.
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In concreto la Corte cantonale ha considerato che "sia l'interpretazione letterale e sistematica del contratto successorio 21 febbraio 1991 sia la particolare forma d'istituzione di eredi suggeriscono prevalentemente" che la disposizione che prevede l'attribuzione di 50 azioni F.________SA a B.________ (art. 3 n. 2.1) sia da intendere quale disposizione contrattuale vincolante. Essa ha inoltre ritenuto che D.________ non poteva disporre diversamente per causa di morte di tali azioni avvalendosi della riserva prevista dall'art. 3 n. 3 del contratto successorio 21 febbraio 1991. I Giudici cantonali hanno pertanto stabilito che il testamento olografo 10 settembre 1995 di D.________ in favore di A.________ e la convenzione 5 luglio 2000 conclusa fra D.________ e A.________ sono incompatibili, ai sensi dell'art. 494 cpv. 3 CC, con il contratto successorio 21 febbraio 1991.
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In merito alle conseguenze della contestazione ex art. 494 cpv. 3 CC, la Corte cantonale, citando giurisprudenza e dottrina, ha osservato che una pretesa di restituzione in natura non è ammessa, e ha pertanto respinto la relativa conclusione principale di B.________. Ha invece accolto la sua conclusione subordinata tendente al pagamento di fr. 50'000.--, corrispondente al doppio del valore nominale delle 50 azioni F.________SA, ossia il prezzo stabilito nel diritto di compera concesso al ricorrente con contratto successorio 25 ottobre 1991, diritto rimasto incontestato ed il cui esercizio può essere presunto.
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4.
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Il ricorrente lamenta la violazione del diritto federale in merito all'interpretazione dell'art. 3 n. 2.1 e della riserva ad art. 3 n. 3 del contratto successorio 21 febbraio 1991. Afferma, in sostanza, che l'attribuzione delle 50 azioni F.________SA a B.________ (art. 3 n. 2.1) costituirebbe in realtà un prelegato e che D.________ poteva pertanto avvalersi della riserva ad art. 3 n. 3 che concede ai contraenti la facoltà di disporre diversamente per causa di morte delle azioni F.________SA legate. In altre parole, il ricorrente sostiene che la disposizione contenuta nel contratto successorio 21 febbraio 1991 che prevede la devoluzione di 50 azioni F.________SA a B.________ non sarebbe vincolante (v. infra consid. 4.1).
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A dire del ricorrente, il Tribunale cantonale avrebbe inoltre violato il diritto federale per non aver fondato la sua sentenza sulla soluzione che prevede il diritto successorio nei casi in cui difettano sia le quote degli eredi sia gli oggetti dei legati. Questa argomentazione ricorsuale è tuttavia incomprensibile e si appalesa pertanto di primo acchito inammissibile.
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Il ricorrente si prevale poi dell'applicazione arbitraria del principio dispositivo previsto dall'ormai abrogato diritto processuale civile grigionese (v. infra consid. 4.2).
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Egli conclude pertanto alla reiezione - nella misura della loro ammissibilità - dell'azione di contestazione, dell'azione di riduzione e dell'azione creditoria promosse dall'opponente.
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4.1 In assenza, come in concreto, di accertamenti di fatto sulla volontà reale e concorde dei contraenti, la questione a sapere se la disposizione contenuta nel contratto successorio 21 febbraio 1991 che prevede l'attribuzione di 50 azioni F.________SA a B.________ (art. 3 n. 2.1) sia una clausola contrattuale, vincolante, oppure una clausola unilaterale, revocabile, deve essere risolta mediante un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento (DTF 133 III 406 consid. 2.5).
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4.1.1 Il tenore letterale (in lingua tedesca) della sola disposizione all'esame non fornisce un'indicazione precisa in merito al suo carattere contrattuale oppure unilaterale. Essa va pertanto esaminata in relazione con le altre disposizioni del contratto successorio 21 febbraio 1991 (DTF 133 III 406 consid. 3.2). Ora, come rettamente osservato dalla Corte cantonale, mediante tale atto giuridico i contraenti hanno disposto dettagliatamente dell'intero loro patrimonio, prevedendo l'attribuzione - alla morte del secondo coniuge o in caso di morte simultanea dei coniugi - di quote di eredità (con precisa assegnazione di beni patrimoniali) e di legati per la totalità dell'eredità. Essi si sono riservati la facoltà di disporre diversamente a causa di morte delle azioni F.________SA legate, nonché di disporre liberamente a causa di morte di oggetti mobili (dipinti, gioielli, mobilio, ecc.) e di eventuali piccoli doni. Si deve pertanto ammettere, fondandosi sul testo del contratto successorio, che i contraenti abbiano previsto che al coniuge superstite non sarebbe rimasto un ampio potere di disposizione (contrariamente alla fattispecie esaminata nella DTF 133 IIII 406, v. in particolare consid. 3.3), ciò che suggerisce l'esistenza di un'obbligazione contrattuale di quest'ultimo nei confronti del coniuge predeceduto.
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La facoltà di disporre diversamente a causa di morte delle azioni F.________SA si riferisce unicamente alle azioni legate (ossia le 148 "vermachte Aktien") e non a quelle attribuite all'erede istituito B.________, come si evince chiaramente sia dai termini usati dai contraenti sia dalla sistematica del contratto successorio (la riserva è infatti inserita all'art. 3 n. 3 - "Vermächtnisse" - subito dopo i n. 3.3, 3.4 e 3.5), ricordato per di più che il contratto successorio è stato redatto da un notaio. Il ricorrente considera che l'attribuzione delle 50 azioni F.________SA a B.________ sarebbe da considerare quale prelegato. La sua argomentazione non può però essere condivisa: dal tenore e dalla sistematica del contratto successorio emerge infatti in modo chiaro che le 50 azioni compongono (con altri beni) la quota ereditaria dell'opponente, erede istituito; esse non possono pertanto costituire un prelegato.
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4.1.2 Non solo il testo del contratto successorio, ma pure la presa in considerazione degli interessi dei contraenti porta a concludere che la disposizione all'esame sia di natura contrattuale.
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L'autorità inferiore (lasciata irrisolta la questione delle relazioni di parentela fra i coniugi contraenti e gli eredi istituiti rispettivamente i legatari) ha infatti valutato che sia stato C.________ a voler avvantaggiare B.________ quale erede istituito finale, mentre il favorire A.________ quale legatario abbia corrisposto alla volontà di D.________. La Corte cantonale è giunta a tale conclusione - non censurata dal ricorrente - prendendo in considerazione il fatto che alla quota ereditaria di B.________, oltre alle 50 azioni F.________SA, sono pure state attribuite 75 azioni della società G.________, azioni di proprietà di C.________ al momento della stipulazione del contratto, mentre al ricorrente, oltre alle 100 azioni F.________SA, sono pure state legate 38 azioni della società G.________, azioni di proprietà di D.________. Avendo voluto favorire B.________, C.________ aveva pertanto un interesse a che D.________ fosse vincolata alla disposizione all'esame.
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4.1.3 Sulla base di un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento occorre pertanto ammettere che la disposizione contenuta nel contratto successorio 21 febbraio 1991 che prevede l'attribuzione di 50 azioni F.________SA a B.________ (art. 3 n. 2.1) sia una disposizione contrattuale, e con ciò vincolante.
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Il Tribunale cantonale non ha quindi violato il diritto federale nel considerare che il testamento olografo 10 settembre 1995, mediante il quale D.________ ha attribuito al ricorrente tutte le azioni F.________SA, sia una disposizione a causa di morte incompatibile, ai sensi dell'art. 494 cpv. 3 CC, con il contratto successorio 21 febbraio 1991.
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Il ricorrente non nega che la convenzione 5 luglio 2000, mediante la quale D.________ gli ha trasferito in vita la proprietà di 198 azioni F.________SA, sia un "mezzo d'esecuzione anticipata del testamento" 10 settembre 1995 e sia stata anch'essa, implicitamente, contestata dall'opponente, come ritenuto dall'autorità inferiore. Egli affronta infatti tale argomento unicamente laddove afferma che non vi era alcuna conclusione riferita alla predetta convenzione ed invoca la violazione della massima dispositiva prevista dall'ormai abrogato diritto processuale civile grigionese (v. infra consid. 4.2). Il ricorrente, inoltre, non si confronta sufficientemente con l'argomentazione della Corte cantonale secondo la quale, sebbene il contratto successorio 21 febbraio 1991 non contenga esplicitamente una limitazione di disporre in vita del patrimonio attribuito, un tale divieto risulta comunque chiaramente dallo scopo del predetto contratto, dato che quest'ultimo stabilisce l'assegnazione di precisi e determinati beni agli eredi istituiti (v. anche sentenze 5C.71/2001 del 28 settembre 2001 consid. 3b con rinvii; 5C.79/1998 del 29 maggio 1998 consid. 2 con rinvii); il ricorrente si limita infatti ad apoditticamente affermare che i beni assegnati agli eredi istituiti costituirebbero soltanto delle unità di grandezza per determinare la quota ereditaria, fondandosi in parte su fatti non accertati dall'autorità inferiore. In queste circostanze non si può pertanto affermare che la Corte cantonale abbia violato il diritto federale ritenendo che la convenzione 5 luglio 2000 sia una donazione incompatibile, ai sensi dell'art. 494 cpv. 3 CC, con il contratto successorio 21 febbraio 1991.
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4.1.4 Nella misura in cui censura la violazione del diritto federale, il ricorso va pertanto respinto (per quanto ammissibile).
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4.2 Il ricorrente si prevale anche di un'applicazione arbitraria del principio dispositivo previsto dall'art. 119 del codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 1° dicembre 1985 (di seguito: CPC/GR, in vigore fino al 31 dicembre 2010 ed ancora applicabile alla fattispecie, v. art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC [RS 272]), in forza del quale il tribunale deve assegnare a una parte né più né altro di quanto essa stessa abbia preteso, né meno di quanto l'avversario abbia riconosciuto. A suo dire, infatti, nel giudizio impugnato la Corte cantonale avrebbe constatato che la convenzione 5 luglio 2000 viola il contratto successorio 21 febbraio 1991 malgrado non vi fosse alcuna conclusione in tal senso, l'opponente essendosi limitato a contestare il testamento olografo 10 settembre 1995 ma non la predetta convenzione. Il Tribunale cantonale avrebbe inoltre accolto la conclusione subordinata tendente al pagamento di fr. 50'000.-- ordinando che il pagamento fosse effettuato a B.________, malgrado quest'ultimo avesse chiesto che il pagamento fosse effettuato alla successione.
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A sostegno della sua critica il ricorrente si limita però ad affermare in modo apodittico che ciò che non è oggetto di conclusioni non può essere oggetto del dispositivo. La sua censura d'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e si avvera inammissibile.
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5.
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Il ricorrente afferma infine che il Tribunale cantonale avrebbe respinto la conclusione principale di B.________ tendente alla restituzione delle 50 azioni F.________SA del valore attuale di fr. 2,9725 milioni, senza però attribuire spese di procedura e ripetibili a suo carico, applicando così in modo arbitrario l'art. 122 CPC/GR. Egli conclude perciò al rinvio della causa all'istanza inferiore per nuova decisione sulle spese di procedura e ripetibili nel senso dei considerandi.
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Giusta l'art. 122 dell'abrogato CPC/GR, la parte soccombente viene di regola obbligata ad assumersi tutte le spese della procedura e a rifondere alla parte vincente tutte le spese necessarie derivanti a quest'ultima dalla controversia giudiziaria, e se nessuna delle parti ha vinto completamente le spese della procedura e le ripetibili possono essere ripartite in proporzione.
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Il Tribunale cantonale non ha accollato spese di procedura e ripetibili all'opponente, ritenendo che la reiezione della sua conclusione principale tendente alla restituzione in natura delle azioni non fosse di grande rilevanza nel contesto dell'insieme della procedura. I Giudici cantonali hanno infatti osservato che B.________ già con la sua istanza aveva riconosciuto che alla sua pretesa di restituzione si opponeva il diritto di compera del ricorrente, e che qualora quest'ultimo avesse voluto mantenere le azioni in proprietà avrebbe dovuto unicamente pagare il prezzo di compera prestabilito. In merito alle ripetibili il Tribunale cantonale ha inoltre evidenziato che il ricorrente non ha contestato in nessun stadio della procedura il diritto di compera e che pertanto, per la conclusione principale dell'opponente, non gli si è creato un dispendio degno di nota.
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Con tale motivazione il ricorrente non si confronta a sufficienza, ma si limita a semplicemente opporre la sua opinione a quella dei Giudici cantonali, affermando in modo generico che la ripartizione delle spese di procedura e delle ripetibili dovrebbe essere proporzionata al valore di lite contenuto nella conclusione principale dell'opponente (fr. 2,9725 milioni, pari al valore attuale delle 50 azioni F.________SA) ed al rischio incorso di perdere definitivamente tale valore patrimoniale. La critica ricorsuale è appellatoria e comunque fondata su un fatto - il valore attuale delle azioni F.________SA - che non è stato constatato nel giudizio impugnato, senza che il ricorrente lamenti un accertamento incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore (v. supra consid. 1.4). Ne segue che pure questa censura d'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale non adempie le esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF e si rivela inammissibile.
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6.
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Da quanto precede risulta che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente che non è stato invitato a presentare una risposta al ricorso e non è pertanto incorso in spese per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Losanna, 13 febbraio 2013
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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