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Informationen zum Dokument  BGer 6B_735/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_735/2012 vom 18.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_735/2012
 
Sentenza del 18 febbraio 2013
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Mathys, Presidente,
 
Eusebio, Oberholzer,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Andrea Marazzi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP),
 
ricorso (in materia penale) contro la sentenza emanata
 
il 6 novembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con sentenza del 10 maggio 2012, il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità. Gli ha rimproverato di non avere ottemperato all'ordine, impartito dal Municipio di X.________, di rimuovere tutte le infrastrutture di cantiere site sul fondo yyy di X.________. L'imputato è stato condannato alla multa di fr. 1'000.--.
 
B.
 
Con sentenza del 6 novembre 2012, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto un appello presentato dall'imputato contro la sentenza di primo grado.
 
C.
 
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità.
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di principio ammissibile quale ricorso in materia penale.
 
1.2 Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5, 49 consid. 1.4.1).
 
2.
 
2.1 Il ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione dell'art. 292 CP, adducendo che l'ingiunzione municipale non sarebbe sufficientemente precisa, siccome non specifica quali sarebbero "tutte le infrastrutture di cantiere" da rimuovere.
 
2.2 Sollevando la censura, il ricorrente si scosta dagli accertamenti di fatto alla base del giudizio impugnato. La Corte cantonale ha in effetti accertato che l'imputato non aveva manifestato alcun dubbio sulle infrastrutture che dovevano essere allontanate dal fondo. Ha in particolare constatato che nel verbale d'interrogatorio del 7 aprile 2010 l'imputato ha ammesso come, ad eccezione della gru, le ulteriori infrastrutture di cantiere sono rimaste sulla particella. Inoltre, nel complemento di motivazione dell'appello, egli ha riconosciuto che sul fondo giace ancora una baracca. La CARP ha altresì rilevato che l'imputato non ha chiesto chiarimenti all'autorità comunale riguardo alle installazioni da rimuovere. Il ricorrente non si confronta con questi accertamenti, spiegando con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni essi sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e quindi arbitrari. Si limita piuttosto ad esporre in maniera appellatoria la propria versione, focalizzandosi essenzialmente sul tenore letterale dell'ordine di rimozione, asserendo che il Municipio mirava unicamente ad allontanare la gru e che la baracca sarebbe in realtà utilizzata dal giardiniere. Con queste argomentazioni non censura d'arbitrio gli esposti accertamenti, corrispondenti anzi agli atti e vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Né il ricorrente spiega perché, sulla base dei fatti accertati, la CARP lo avrebbe condannato a torto per il reato di cui all'art. 292 CP.
 
3.
 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 18 febbraio 2013
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Mathys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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