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Informationen zum Dokument  BGer 6B_178/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_178/2013 vom 27.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_178/2013
 
Decreto del 27 marzo 2013
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Egidio Mombelli,
 
opponente,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Falsa testimonianza; arbitrio,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con sentenza del 14 dicembre 2012 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto l'appello di B.________, prosciogliendolo dall'accusa di falsa testimonianza;
 
che avverso questo giudizio l'accusatore privato A.________ ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia penale;
 
che, in seguito alla richiesta di fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte e dopo aver appreso che anche il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha impugnato la sentenza della CARP con un parallelo ricorso in materia penale innanzi a questo Tribunale, con scritto del 21 marzo 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il suo gravame;
 
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale puň rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che nella fattispecie si puň rinunciare a prelevare spese processuali;
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
 
1.
 
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 marzo 2013
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico:
 
La Cancelliera:
 
Eusebio Ortolano Ribordy
 
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