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Informationen zum Dokument  BGer 5A_331/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_331/2013 vom 14.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_331/2013
 
Decreto del 14 maggio 2013
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Fabio Abate,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Andrea Amedeo Prospero,
 
opponente.
 
Oggetto
 
consegna di legati,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 marzo 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con ricorso in materia civile 6 maggio 2013 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza emanata il 28 marzo 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, postulando pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
 
che con decreto presidenziale 8 maggio 2013 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo delle spese di fr. 15'000.-- entro il 24 maggio 2013, mentre l'opponente e l'autorità inferiore sono stati invitati ad esprimersi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo entro la stessa data;
 
che con scritto 10 maggio 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile in seguito ad un accordo transattivo raggiunto tra le parti, postulando lo stralcio della procedura senza emissione di spese e la compensazione delle ripetibili;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che in seguito al ritiro del ricorso la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC) ed i termini per prendere posizione su quest'ultima e per versare un anticipo delle spese, impartiti con decreto presidenziale 8 maggio 2013, divengono caduchi;
 
che di regola le spese giudiziarie vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso (v. decreto 5A_78/2013 del 28 marzo 2013 con rinvii);
 
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC);
 
che, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente nel suo scritto 10 maggio 2013, in concreto non si giustifica compensare le ripetibili, l'opponente non essendo in ogni modo incorso in spese della sede federale;
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 maggio 2013
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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