BGer 1C_363/2013 | |||
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BGer 1C_363/2013 vom 04.06.2013 | |
{T 0/2}
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1C_363/2013
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Sentenza del 4 giugno 2013 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio federale delle strade (USTRA),
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3003 Berna,
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opponente,
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Commissione federale di stima del 13° Circondario, casella postale 1018, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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anticipata immissione in possesso,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2013
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dal Tribunale amministrativo federale.
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Fatti: |
A. | |
La B.________ ha gestito fino al 14 dicembre 2003 la tratta ferroviaria Castione-Arbedo-Cama sulla base di due concessioni federali, valide fino al cambio di orario del dicembre del 2013 (dopo essere stata rinnovata), rispettivamente fino al 31 dicembre 2020. Nel corso del 2004, le concessioni e l'infrastruttura ferroviaria sono state trasferite alla A.________. L'esercizio della ferrovia si svolge in particolare anche sui fondi xxx, yyy e zzz di Roveredo, di proprietà del Comune.
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B. | |
Il 19 settembre 2001 il Cantone dei Grigioni aveva presentato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) la domanda di approvazione dei piani del progetto esecutivo della circonvallazione di Roveredo, che prevedeva la demolizione del tratto autostradale attraverso l'abitato di Roveredo e l'aggiramento della località con un nuovo tracciato, parzialmente in galleria. Il progetto prevedeva in particolare la costruzione di opere stradali, che avrebbero comportato l'interruzione della tratta ferroviaria. La B.________ aveva quindi presentato un'opposizione, precisando di avere ceduto i fondi interessati dal progetto al Comune di Roveredo e chiedendo che l'esercizio ferroviario fosse garantito fino alla messa in esercizio della nuova circonvallazione. Aveva inoltre specificato di non opporsi a un'eventuale sospensione anticipata dell'attività, se fosse stato trovato un accordo con tutti gli interessati.
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C. | |
Con decisione del 23 aprile 2004 il DATEC ha approvato i piani del progetto esecutivo, accogliendo nondimeno la richiesta dell'opponente nel senso che l'esercizio ferroviario avrebbe dovuto essere garantito fino alla messa in esercizio della circonvallazione.
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D. | |
Il 28 novembre 2011 l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha chiesto alla Commissione federale di stima (CFS) l'anticipata immissione in possesso dei fondi xxx, yyy e zzz di Roveredo e dei relativi diritti di concessione a favore della A.________, frattanto subentrata alla B.________. Il Comune di Roveredo ha aderito alla domanda, mentre la A.________ vi si è opposta. Con decisione del 5 ottobre 2012 la CFS ha concesso all'espropriante l'anticipata immissione in possesso.
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E. | |
Con sentenza del 15 marzo 2013, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto un ricorso presentato dalla A.________ contro la decisione della CFS. Ha ritenuto l'anticipata immissione in possesso conforme agli art. 39 LSN e 76 LEspr e rispettosa del principio della proporzionalità.
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F. | |
La A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale richiamando essenzialmente le concessioni a suo favore e sostenendo ch'esse le consentirebbero di proseguire l'esercizio ferroviario fino alla scadenza.
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Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
Contro una decisione del TAF in materia di espropriazione è data, in virtù dell'art. 87 cpv. 1 LEspr (RS 711), la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ai sensi degli art. 82 segg. LTF. Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) e la ricorrente è legittimata a ricorrere (art. 87 cpv. 2 LEspr in relazione con l'art. 78 cpv. 1 LEspr).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, in particolare per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve essere motivato in modo sufficiente. La ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è lamentata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF).
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2.2. In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto alla questione dell'anticipata immissione in possesso, che la precedente istanza ha in particolare ritenuto conforme all'art. 39 della legge federale sulle strade nazionali, dell'8 marzo 1960 (LSN; RS 725.11) e all'art. 76 LEspr.
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La ricorrente non si confronta con le argomentazioni contenute al riguardo nel giudizio impugnato e non fa valere la violazione degli art. 39 LSN e 76 LEspr. Non spiega soprattutto per quali ragioni non sarebbero realizzati i presupposti del provvedimento, né adduce motivi idonei a sovvertire la presunzione legale dell'art. 39 cpv. 4 LSN. Secondo questa norma, infatti, si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un pregiudizio significativo. La ricorrente sostiene unicamente di essere abilitata ad esercitare le concessioni fino alla loro scadenza. Disattende tuttavia che il TAF ha stabilito che la decisione di approvazione dei piani del 23 aprile 2004, cresciuta in giudicato, prevede l'esproprio dei fondi in questione e che la presente procedura è limitata all'aspetto della presa in possesso anticipata dei diritti oggetto dell'espropriazione.
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Erwägung 3 | |
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 116 cpv. 3 LEspr in relazione con l'art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, alla Commissione federale di stima del 13° Circondario e al Tribunale amministrativo federale.
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Losanna, 4 giugno 2013
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Gadoni
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