BGer 4A_49/2013 | |||
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BGer 4A_49/2013 vom 13.06.2013 | |
{T 0/2}
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4A_49/2013
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Decreto del 13 giugno 2013
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I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________SA,
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patrocinata dall'avv. Alessandro Guglielmetti,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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patrocinata dall'avv. Flavia Vassalli García Fernández,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di appalto; notifica di difetti,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con sentenza 13 dicembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA, condannato la A.________SA al pagamento di fr. 50'065.95, oltre interessi;
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che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 7 dicembre 2012 un appello della A.________SA;
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che quest'ultima ha impugnato la pronuncia d'appello con ricorso in materia civile del 28 gennaio 2013 con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la reiezione della petizione;
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che con risposta 19 febbraio 2013 la B.________SA ha chiesto la reiezione del ricorso e della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo;
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che le parti hanno poi spontaneamente proceduto ad un ulteriore scambio di scritti;
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che la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di attribuzione dell'effetto sospensivo con decreto del 18 marzo 2013;
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che con scritto 6 giugno 2013 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha segnatamente proposto di compensare le ripetibili;
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che con lettera 10 giugno 2013 l'opponente ha aderito alla citata proposta;
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che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono compensate come convenuto dalle parti;
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per questi motivi, la Presidente decreta: |
1. | |
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. | |
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale sono compensate.
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3. | |
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 giugno 2013
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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