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Informationen zum Dokument  BGer 5A_464/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_464/2013 vom 25.06.2013
 
{T 0/2}
 
5A_464/2013
 
 
Sentenza del 25 giugno 2013
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto
 
di Leventina, 6760 Faido.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Considerando:
 
che il 13 marzo 2013, nell'ambito dell'esecuzione promossa da B.________ contro A.________ per l'incasso di fr. 4'775.-- oltre accessori, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Leventina ha pignorato diversi oggetti appartenenti all'inventario del ristorante di proprietà dell'escusso;
 
che con ricorso ex art. 17 LEF A.________ si è opposto al pignoramento, asserendo che i beni pignorati sarebbero in realtà impignorabili in virtù dell'art. 92 LEF;
 
che con sentenza 4 giugno 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il predetto ricorso;
 
che secondo la Corte cantonale la protezione dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF - giusta il quale sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione - non è data quando, come in concreto, l'attività professionale risulta deficitaria;
 
che con ricorso in materia civile 18 giugno 2013 A.________ si è aggravato al Tribunale federale avverso la sentenza dell'autorità di vigilanza;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che nel gravame in esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione;
 
che infatti il ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata, né si confronta in altro modo con le argomentazioni della sentenza impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1) salvo affermare in modo generico che essendo il ristorante "un esercizio prevalentemente turistico (purtroppo in netto calo) bisogna aspettare la buona stagione per ricuperare tutte le spese generali";
 
che inoltre nella misura in cui i documenti acclusi al ricorso non facciano già parte dell'incarto, la loro produzione deve essere considerata inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF);
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Leventina e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 25 giugno 2013
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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