BGer 5A_666/2012 | |||
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BGer 5A_666/2012 vom 03.07.2013 | |
{T 0/2}
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5A_666/2012
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Sentenza del 3 luglio 2013 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Rachele Allidi Tresoldi,
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opponente.
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Oggetto
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nullità di un testamento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 luglio 2012
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. | |
C.________, cittadina tedesca domiciliata a X.________, è stata ricoverata all'ospedale di Y.________ dal 26 giugno al 9 luglio 2003, sofferente di un carcinoma al seno con metastasi ossee. In seguito è stata trasferita in una clinica di Z.________, dove le sono state somministrate elevate dosi di oppiacei per alleviarle i forti dolori. Ella è deceduta a Z.________ il 13 agosto 2003, lasciando quale unica erede legittima la figlia B.________.
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In un testamento olografo 7 marzo 1973 C.________ aveva disposto che la casa di X.________, i gioielli ed un conto bancario andassero in usufrutto esclusivo all'ex marito, specificando che alla di lui morte il tutto sarebbe passato alla figlia. L'ex marito è premorto alla testatrice, nel 2002. In un testamento olografo 26 aprile 2003 C.________ ha diseredato la figlia B.________ e ha istituito suo erede universale A.________. L'11 settembre 2003 il notaio avv. D.________ ha proceduto alla pubblicazione dei due testamenti olografi.
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In accoglimento di una petizione 5 giugno 2004 introdotta da B.________, con sentenza 11 febbraio 2011 il Pretore di Locarno Campagna ha annullato il testamento olografo 26 aprile 2003 e ha rilasciato un certificato ereditario in cui ha dichiarato B.________ unica erede di C.________.
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B. | |
Con sentenza 30 luglio 2012 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ e ha confermato la decisione pretorile.
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C. | |
A.________, con ricorso in materia civile 14 settembre 2012 (firmato dall'avv. Filippo Gianoni e dal dott. E.________, Germania), è insorto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la reiezione della petizione 5 giugno 2004. Non sono state chieste determinazioni nel merito.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo ricorso in materia civile (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), redatto dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è quindi in linea di massima ammissibile.
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1.2. Il ricorso in esame è stato redatto in lingua tedesca, ciò che era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non viene tuttavia fatta valere alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. In ossequio a questa norma, la presente sentenza è quindi emanata nella lingua della decisione impugnata, ossia in italiano.
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1.3. Nelle cause civili sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera (art. 40 cpv. 1 LTF). In concreto il dott. E.________, Germania, non ha giustificato di poter esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera. Tale irregolarità non incide tuttavia sull'ammissibilità del ricorso, atteso che l'atto è stato pure firmato dall'avv. Filippo Gianoni, iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino (v. art. 4 LLCA).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
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Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).
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Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5). Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione dell'art. 9 Cost. (sulla nozione di arbitrio v. DTF 137 I 1 consid. 2.4) non è segnatamente sufficiente formulare una critica meramente appellatoria (DTF 136 II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (o dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
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2.2. L'atto ricorsuale, inutilmente prolisso, disattende in larga misura queste esigenze di motivazione. Il ricorrente si dilunga in gran parte in considerazioni generali che hanno solo parzialmente un legame con la motivazione della sentenza impugnata. Qui di seguito verranno unicamente trattate le censure chiaramente individuabili e in relazione con i considerandi del giudizio cantonale, atteso che le altre argomentazioni contenute nel ricorso si rivelano già di primo acchito inammissibili poiché insufficientemente motivate.
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Erwägung 3 | |
Litigiosa è in concreto la data del 26 aprile 2003 che figura sul testamento olografo mediante il quale la de cuius ha diseredato la figlia e ha istituito suo erede universale il qui ricorrente.
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3.1. Il litigio riveste un carattere internazionale in ragione della nazionalità tedesca della testatrice il cui ultimo domicilio prima del decesso si situava in Svizzera. Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie, l'art. 86 cpv. 1 LDIP (RS 291) prevede la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Per quanto qui di rilievo, l'art. 93 cpv. 1 LDIP prescrive poi che la forma del testamento è regolata dalla convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie (RS 0.211.312.1). In virtù dell'art. 1 di tale convenzione, una disposizione testamentaria è valida quanto alla forma se soddisfa al diritto interno: del luogo ove il testatore ha disposto (lett. a), di uno Stato di cui il testatore possedeva la cittadinanza quando ha fatto il testamento o quando è morto (lett. b), di un luogo ove il testatore aveva il domicilio quando ha fatto il testamento o quando è morto (lett. c), del luogo ove il testatore aveva la dimora abituale quando ha fatto il testamento o quando è morto (lett. d), o, per gli immobili, del luogo ove essi sono siti (lett. e).
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Il testamento olografo all'esame è pertanto valido quanto alla forma se soddisfa al diritto interno svizzero oppure a quello tedesco (v. DTF 127 III 390 consid. 2d). La Corte cantonale, dopo aver stabilito che entrambi gli ordinamenti prescrivono che un testamento olografo deve contenere l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto (art. 505 cpv. 1 CC; § 2247 cpv. 2 BGB tedesco) e prevedono una regolamentazione analoga sulla validità del testamento olografo in caso di mancanza o di inesattezza della data (art. 520a CC; § 2247 cpv. 5 BGB tedesco; v. anche FF 1994 III 481 n. 342 con riferimento a PETER BREITSCHMID, Formvorschriften im Testamentsrecht, 1982, n. 749), si è limitata ad esaminare la fattispecie in virtù del diritto interno svizzero.
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Il ricorrente sembra a tratti sostenere che l'autorità inferiore avrebbe mal interpretato il diritto successorio tedesco quando ha considerato che fosse analogo al diritto successorio svizzero A parte il fatto che la decisione concerne una causa di natura pecuniaria e che pertanto il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi di un'applicazione arbitraria del diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato (v. art. 96 lett. b LTF a contrario; DTF 135 III 670 consid. 1.4; 133 III 446 consid. 3.1), occorre evidenziare che, in definitiva, egli non contesta il modo di procedere dell'autorità inferiore che - come appena spiegato - si è limitata ad applicare il diritto interno svizzero. Il ricorrente afferma anzi che tutti i criteri di collegamento condurrebbero ad un'applicazioneesclusiva del diritto successorio svizzero. In tali condizioni, anche il Tribunale federale esaminerà la presente fattispecie alla luce di tale diritto.
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3.2. L'art. 520 cpv. 1 CC prevede che la disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente. Secondo l'art. 520a CC, se l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre, l'ordine cronologico di più testamenti o un'altra questione relativa alla validità del testamento.
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Erwägung 4 | |
4.1. Secondo l'autorità inferiore, in sostanza, la data del 26 aprile 2003 appare inesatta poiché le risultanze istruttorie indicano che prima del ricovero della testatrice nella clinica di Z.________, avvenuto il 9 luglio 2003, il testamento olografo non era ancora stato redatto. La Corte cantonale ha tenuto conto, in particolar modo, del fatto che l'avv. D.________ si è visto consegnare dal qui ricorrente il testamento allorché la testatrice era già ospite di tale clinica e del fatto che le conoscenti di lei hanno ricavato l'impressione, dai colloqui avuti all'ospedale di Y.________, che ella non avesse ancora fatto testamento. L'autorità di vigilanza ha inoltre osservato che "mal si comprende" perché il ricorrente "si sia rivolto all'avvocato D.________ "qualche giorno dopo" il 30 giugno 2003 (secondo il legale) per ottenere ragguagli, oltre che sulle difficoltà "se si fosse fatta una donazione dell'immobile", sulle possibilità e formalità per la stesura di disposizioni testamentarie. Quel giorno infatti egli doveva già essere in possesso del testamento in suo favore, datato 26 aprile 2003 e affidatogli - secondo lui - da C.________ allorché questa non era ancora stata ricoverata".
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La Corte cantonale ha poi rilevato che in concreto la data è determinante per accertare se al momento di redigere il testamento olografo la testatrice era capace di disporre; giusta gli accertamenti, a partire dal 15 luglio 2003 le era infatti venuta meno una sufficiente capacità di discernimento e pertanto solo un testamento redatto tra il 9 ed il 15 luglio 2003 sarebbe valido. I dati temporali necessari non potendo essere determinati in altro modo, l'autorità inferiore ha confermato la decisione del Giudice di prime cure di annullare la disposizione di ultima volontà.
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4.2. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe annullato a torto il testamento olografo all'esame.
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4.2.1. Egli lamenta la violazione dell'art. 8 CC, sostenendo che incombeva all'opponente dimostrare che la data indicata nel testamento olografo era inesatta e che la determinazione dei dati temporali era necessaria.
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L'art. 8 CC definisce la ripartizione dell'onere probatorio, in particolare pone le conseguenze dell'assenza di prova di un fatto a carico della parte che ne porta l'onere (DTF 130 III 321 consid. 3.1). Esso non disciplina invece l'apprezzamento delle prove, non prescrive al giudice né quali prove assumere, né come valutarle (DTF 122 III 219 consid. 3c). In concreto, l'inesattezza della data del testamento olografo, l'incapacità di disporre della testatrice a partire dal 15 luglio 2003 e l'impossibilità di determinare i dati temporali in altro modo sono state, in definitiva, accertate dall'autorità inferiore sulla base delle risultanze istruttorie. In tali circostanze la questione dell'onere della prova diviene senza oggetto (DTF 132 III 626 consid. 3.4 con rinvio; 130 III 591 consid. 5.4). L'argomentazione ricorsuale va pertanto respinta, il richiamo all'art. 8 CC essendo inconferente. Entra unicamente in linea di conto la possibilità di lamentarsi di un apprezzamento delle prove e di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, e cioè arbitrario.
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4.2.2. Doglianza invocata in concreto dal ricorrente. A suo dire, infatti, le prove raccolte (ossia il testamento olografo stesso, la perizia medica, le testimonianze e, soprattutto, la perizia calligrafica) indicherebbero che la data del 26 aprile 2003 è in realtà esatta. Egli pare inoltre sostenere che il testamento olografo sarebbe in ogni modo valido anche se retrodatato, dato che - come emergerebbe dalle risultanze istruttorie - al momento della sua stesura la testatrice era senz'altro capace di disporre.
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Il ricorrente si diffonde però in una discussione di tipo appellatorio. Egli si limita infatti a valutare a modo suo le singole prove, senza prendere posizione in merito al loro apprezzamento complessivo contenuto nella sentenza impugnata, e ad opporre la sua versione dei fatti a quella dell'autorità inferiore, fondandosi in larga misura su circostanze che non emergono minimamente dal giudizio querelato ed omettendo nel contempo di contestare in modo mirato - attraverso un'argomentazione che ne dimostri l'insostenibilità - quelle che essa invece ha accertato e sulle quali si è basata per applicare gli art. 520 cpv. 1 e 520a CC. La censura non soddisfa le accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e si appalesa pertanto inammissibile.
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Erwägung 5 | |
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella ridotta misura in cui risulta ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che non è stata invitata a pronunciarsi sul ricorso e non è quindi incorsa in spese della sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 12'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 luglio 2013
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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