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Informationen zum Dokument  BGer 4A_68/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_68/2013 vom 08.07.2013
 
{T 0/2}
 
4A_68/2013
 
 
Sentenza dell'8 luglio 2013
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1.  B.________SA,
 
2.  C.________SA,
 
entrambe patrocinate dall'avv. Matteo Galante,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
sospensione dell'esecuzione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che il 28 ottobre 2011, in parziale accoglimento di un'istanza presentata da A.________ e tendente alla soppressione ex tunc delle misure di esecuzione concernenti l'ordine di consegnare alla B.________SA e alla C.________SA una serie di specificati documenti e tutta la documentazione societaria e contabile, il Pretore del distretto di Lugano ha sospeso definitivamente dal 27 settembre 2011 tali misure, perché il 28 settembre 2011 l'istante aveva ottemperato alle relative ingiunzioni;
 
che con sentenza 10 dicembre 2012 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 28 ottobre 2011;
 
che A.________ ha impugnato con ricorso in materia civile del 31 gennaio 2013 al Tribunale federale la sentenza cantonale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
 
che con risposta 27 febbraio 2013 la B.________SA e la C.________SAhanno proposto la reiezione sia dell'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo sia del ricorso;
 
che il 15 marzo 2013, dopo aver ricevuto un primo invito a versare un anticipo spese di fr. 2000.--, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che tale domanda è stata respinta dalla Corte adita con decreto del 6 giugno 2013;
 
che l'11 giugno 2013 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 24 giugno 2013;
 
che il 5 luglio 2013 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese (art. 48 cpv. 4 LTF) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle opponenti complessivi fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 8 luglio 2013
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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