BGer 4A_68/2013 | |||
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BGer 4A_68/2013 vom 08.07.2013 | |
{T 0/2}
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4A_68/2013
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Sentenza dell'8 luglio 2013 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________SA,
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2. C.________SA,
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entrambe patrocinate dall'avv. Matteo Galante,
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opponenti.
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Oggetto
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sospensione dell'esecuzione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che il 28 ottobre 2011, in parziale accoglimento di un'istanza presentata da A.________ e tendente alla soppressione ex tunc delle misure di esecuzione concernenti l'ordine di consegnare alla B.________SA e alla C.________SA una serie di specificati documenti e tutta la documentazione societaria e contabile, il Pretore del distretto di Lugano ha sospeso definitivamente dal 27 settembre 2011 tali misure, perché il 28 settembre 2011 l'istante aveva ottemperato alle relative ingiunzioni;
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che con sentenza 10 dicembre 2012 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 28 ottobre 2011;
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che A.________ ha impugnato con ricorso in materia civile del 31 gennaio 2013 al Tribunale federale la sentenza cantonale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
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che con risposta 27 febbraio 2013 la B.________SA e la C.________SAhanno proposto la reiezione sia dell'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo sia del ricorso;
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che il 15 marzo 2013, dopo aver ricevuto un primo invito a versare un anticipo spese di fr. 2000.--, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che tale domanda è stata respinta dalla Corte adita con decreto del 6 giugno 2013;
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che l'11 giugno 2013 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 24 giugno 2013;
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che il 5 luglio 2013 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese (art. 48 cpv. 4 LTF) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle opponenti complessivi fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 luglio 2013
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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