BGer 9C_526/2013 | |||
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BGer 9C_526/2013 vom 16.09.2013 |
9C_526/2013 |
Sentenza del 16 settembre 2013 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
B.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 giugno 2013.
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Visto: | |
il ricorso del 16 luglio 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 20 giugno 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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lo scritto del 17 luglio 2013 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è tra l'altro stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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l'atto complementare del 19 luglio 2013 con cui il ricorrente chiede tra l'altro di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita,
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considerando: | |
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che in particolare il ricorrente non si confronta - neppure con l'atto complementare del 19 luglio 2013 - nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso,
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che in particolare la Corte cantonale ha spiegato perché la questione delle perdite finanziarie per l'AVS dibattuta in occasione della riforma II dell'imposizione delle imprese non verteva sull'assoggettamento totale o parziale dei dividendi quale reddito da attività indipendente oggetto della presente controversia, bensì sulla circostanza - menzionata nella sentenza citata dal ricorrente (SVR 2013 AHV n. 4 pag. 15, 9C_669/2011) - che, invece di versare il salario, sarebbero stati versati dividendi non soggetti a prelievo dei contributi,
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che inoltre i giudici cantonali hanno pure spiegato che la LAVS (art. 9), a differenza della LIFD (art. 18b), non prevede un'imposizione privilegiata per le fattispecie come quella in esame e che pertanto - come del resto suggerito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e precisato dall'Ufficio di tassazione di X.________ il 21 dicembre 2012 - i redditi prodotti dalle partecipazioni ai sensi dell'art. 18b LIFD vanno integralmente assoggettati a contribuzione,
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che il ricorrente non si confronta con questi argomenti e non espone i motivi per i quali essi sarebbero contrari al diritto federale,
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che egli addirittura, nella misura in cui chiede di essere esentato per intero dall'obbligo contributivo AVS/AI per gli anni 2010-2011, propone conclusioni nuove e in quanto tali irricevibili (art. 99 cpv. 2 LTF),
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che pertanto, il presente gravame si rivela manifestamente inammissibile, segnatamente per mancanza di motivazione sufficiente, e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF,
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che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
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che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria (peraltro temeraria, visti gli importi in discussione) diventa priva d'oggetto,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 16 settembre 2013
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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