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Informationen zum Dokument  BGer 5A_680/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_680/2013 vom 23.09.2013
 
{T 0/2}
 
5A_680/2013
 
 
Sentenza del 23 settembre 2013
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comunione dei comproprietari del Condominio
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Manuel Bergamelli,
 
opponente.
 
Oggetto
 
iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2013
 
dalla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
 
 
Considerando:
 
che con decisione 7 dicembre 2012 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha ordinato l'annotazione di un'ipoteca legale provvisoria a favore della Comunione dei comproprietari del fondo xxx (Condominio B.________) sull'unità di proprietà per piani appartenente a A.________ per l'importo di fr. 38'276.50 più interessi (importo relativo a spese condominiali);
 
che con sentenza 26 luglio 2013 la I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto un appello di A.________, nella misura in cui era ammissibile, e ha confermato la predetta decisione;
 
che con un ricorso datato 13 settembre 2013 A.________ ha impugnato la sentenza 26 luglio 2013 al Tribunale federale;
 
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF);
 
che nei procedimenti che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2 aed. 2010, pag. 543 n. 3068) non si applica la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 LTF);
 
che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 5 agosto 2013;
 
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 16 settembre 2013 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
 
Losanna, 23 settembre 2013
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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