BGer 4A_93/2013 | |||
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BGer 4A_93/2013 vom 29.10.2013 | |
{T 0/2}
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4A_93/2013
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Sentenza del 29 ottobre 2013 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Klett, Presidente,
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Kolly, Niquille,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________Limited,
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2. B.________Sàrl,
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3. C.________Ltd,
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tutte patrocinate dagli avv.ti Brenno Brunoni,
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Andrea Visani e Dario Jucker,
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ricorrenti,
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contro
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D.________Limited,
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patrocinata dagli avv.ti Saverio Lembo e Olivia Pelli,
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opponente.
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Oggetto
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arbitrato internazionale; ordine pubblico;
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diritto di essere sentito,
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ricorso contro il lodo emanato il 20 dicembre 2012
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dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
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Fatti: | |
A. D.________Limited ha concluso, quale licenziataria, dei contratti concernenti diritti televisivi con A.________Limited (il 1° dicembre 2009 e il 9 marzo 2010), con B.________Sàrl (il 9 dicembre 2009) e con C.________Ltd (il 14 dicembre 2009), quali licenzianti. La licenziataria ha unicamente versato le prime due rate di complessivi euro 2'250'000.-- previste dai contratti. Il 22 novembre 2010 le licenzianti hanno rescisso i contratti a causa del mancato pagamento delle successive rate e hanno negato di aver intralciato l'attività della licenziataria.
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B. Il 30 dicembre 2010 A.________Limited, B.________Sàrl e C.________Ltd hanno inoltrato al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) una domanda di arbitrato contro la D.________Limited. Con lodo 20 dicembre 2012 il TAS ha integralmente respinto le pretese delle licenzianti, mentre ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale della licenziataria e ha condannato le attrici a pagare a quest'ultima euro 2'250'000.-- per inadempienza del contratto.
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C. Con ricorso in materia civile del 15 febbraio 2013 A.________Limited, B.________Sàrl e C.________Ltd postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame o la prestazione di una garanzia ex art. 104 LTF, l'annullamento del lodo. Le ricorrenti si dolgono di una violazione dell'ordine pubblico e del loro diritto di essere sentite.
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Con risposta 2 aprile 2013 la D.________Limited si rimette alla decisione del giudice dell'istruzione per quanto attiene alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, mentre si oppone alla domanda sussidiaria di prestazione di una garanzia. Propone inoltre di dichiarare il ricorso inammissibile, subordinatamente di respingerlo.
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Il 22 aprile 2013 le ricorrenti hanno spontaneamente presentato una breve replica.
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Diritto: | |
1. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento innanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola quella della decisione impugnata. Quando quest'ultima è, come in concreto, stata scritta in un'altra lingua (inglese), il Tribunale federale utilizza la lingua ufficiale scelta dalle parti. Il ricorso in materia civile è stato steso in italiano, ragione per cui la presente sentenza viene emanata in tale lingua.
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Erwägung 2 | |
2.1. L'art. 77 cpv. 1 LTF ammette il ricorso in materia civile contro le decisioni arbitrali alle condizioni poste dagli art. da 190 a 192 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP). Questa legge è applicabile perché la sede dell'arbitrato è Losanna e le parti, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, non avevano sede in Svizzera (art. 176 cpv. 1 LDIP).
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2.2. Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro la decisione finale del TAS (art. 90 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Le ricorrenti, soccombenti nella procedura arbitrale, hanno il diritto di ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF).
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2.3. I motivi di ricorso in materia di arbitrato internazionale sono enumerati esaustivamente all'art. 192 cpv. 2 LDIP. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). La motivazione sottostà alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, analoghe a quelle che vigevano per il ricorso di diritto pubblico; sotto questo profilo l'entrata in vigore della LTF nulla ha mutato (DTF 134 III 186 consid. 5). Il ricorrente deve perciò indicare chiaramente le norme di diritto che ritiene violate e precisare in cosa consista la violazione (DTF 128 III 50 consid. 1c).
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3. L'opponente afferma che le parti hanno rinunciato all'impugnazione del lodo, perché i contratti che hanno stipulato contengono una clausola arbitrale secondo cui tutti i litigi derivanti o connessi con tali contratti sono esclusivamente sottoposti al Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna e giudicati definitivamente in conformità al Codice dell'arbitrato in materia di sport. Inoltre, secondo l'art. R59 di tale codice, la sentenza notificata dalla cancelleria del TAS decide definitivamente il litigio e non è suscettibile di alcun ricorso nella misura in cui le parti non hanno né il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione in Svizzera e hanno espressamente rinunciato all'impugnabilità della decisione arbitrale nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, in particolare all'inizio della procedura. Per questo motivo, richiamando l'art. 192 cpv. 1 LDIP, l'opponente ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
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Giova innanzi tutto rilevare che nella fattispecie il rinvio all'art. R59 cpv. 4 del Codice dell'arbitrato dello sport si rivela inconferente, poiché tale norma concerne la procedura di appello. L'art. R46 cpv. 2 di tale codice, che si riferisce invece alla procedura ordinaria, ha tuttavia il medesimo contenuto. Sennonché tali disposizioni, come già indicato nella DTF 133 III 235 consid. 4.4.1, si limitano a parafrasare l'art. 192 cpv. 1 LDIP e non ostacolano il deposito di un ricorso in assenza di un accordo scritto che esclude tale possibilità. Per il resto è sufficiente ricordare che semplicemente menzionare nel patto di arbitrato che i litigi saranno decisi in modo definitivo non costituisce una valida rinuncia all'impugnabilità del lodo (sentenza 4P.99/1993 del 15 novembre 1993 consid. 2, pure citata nella DTF 131 III 173 consid. 4.2.1). Il ricorso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
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4.
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4.1. Le ricorrenti richiamano l'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP e lamentano una violazione dell'ordine pubblico con riferimento al principio pacta sunt servanda. Esse affermano che il tribunale arbitrale ha riconosciuto l'esistenza di clausole che permettevano di recedere dai contratti qualora i pagamenti fissativi non venissero - come accaduto in concreto - effettuati tempestivamente, ma ha omesso di considerare giustificata la rescissione contrattuale.
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4.2. Giusta l'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP il lodo può essere impugnato se è incompatibile con l'ordine pubblico. Una decisione arbitrale è incompatibile con l'ordine pubblico materiale quando viola dei principi fondamentali del diritto materiale in modo tale da non più essere conciliabile con l'ordine giuridico e il sistema dei valori determinanti. Fra questi principi si annoverano in particolare la fedeltà contrattuale, il rispetto delle regole della buona fede, il divieto dell'abuso di diritto, la proibizione di misure discriminatorie o spogliatrici e la protezione di persone civilmente incapaci (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1). Il principio pacta sunt servanda nella sua accezione restrittiva riconosciuta dall'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP è unicamente violato se un tribunale arbitrale rifiuta di applicare una clausola contrattuale pur avendo ammesso che essa lega le parti o, al contrario, impone loro il rispetto di una clausola che ha considerato non vincolarle (sentenza 4A_46/2011 del 16 maggio 2011 consid. 4.2.1). Per contro il processo di interpretazione e le conseguenze logiche trattene non sono rette da tale principio e il Tribunale federale ha numerose volte sottolineato che la quasi totalità dei contenziosi sgorganti dalla - pretesa - violazione di contratti è esclusa dal campo di protezione del principio pacta sunt servanda (sentenza 4A_14/2012 del 2 maggio 2012 consid. 5.2.1, non pubblicato nella DTF 138 III 270).
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Nella fattispecie il tribunale arbitrale ha considerato che in applicazione dell'art. 82 CO le attrici non potevano pretendere dalla convenuta l'adempimento dei contratti e il pagamento delle rimanenti rate, perché avevano violato i loro obblighi contrattuali. Così facendo esso ha ritenuto che le clausole concernenti la corresponsione delle rate, e quindi anche le conseguenze di una mora nel loro pagamento, non vincolavano più le parti. Non sussiste quindi alcuna contraddizione fra la menzione di tali clausole nel lodo e la negazione della giustificatezza della rescissione contrattuale. Ne segue che la censura si appalesa infondata.
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Erwägung 5 | |
5.1. Le ricorrenti invocano poi l'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP e si dolgono di una violazione del loro diritto di essere sentite, perché il tribunale arbitrale avrebbe completamente ignorato il loro argomento principale attinente alla mora della convenuta, limitandosi ad esaminare le violazioni contrattuali da questa avanzate.
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5.2. Il diritto di essere sentito nella procedura contraddittoria ai sensi dell'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP non esige che una sentenza arbitrale sia motivata (DTF 134 III 186 consid. 6.1 e rinvii). Esso impone tuttavia agli arbitri un dovere minimo di esaminare e trattare i problemi pertinenti (DTF 133 III 235 consid. 5.2 pag. 248 e rinvii). Questo obbligo è violato se a causa di un'inavvertenza o di un equivoco il tribunale arbitrale non prende in considerazione allegati, argomenti, prove e offerte di prove presentati dalle parti e rilevanti per la decisione. Gli arbitri non hanno tuttavia l'obbligo di discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti, di modo che non può essere loro rimproverato, prevalendosi di una violazione del diritto di essere sentito, di non aver confutato - almeno implicitamente - un argomento del tutto irrilevante per il giudizio (DTF 133 III 235 consid. 5.2 pag. 249).
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In concreto, come peraltro esplicitamente riconosciuto dalle ricorrenti, l'argomento secondo cui la risoluzione dei contratti sarebbe stata giustificata in seguito al mancato pagamento delle rate da parte della convenuta è stato riportato nel lodo. Come già osservato nel precedente considerando attinente alla pretesa violazione dell'ordine pubblico, il tribunale arbitrale ha ritenuto che il mancato tempestivo pagamento delle rate da parte della convenuta non giustificava, in ragione delle violazioni contrattuali commesse dalle licenzianti, la rescissione dei contratti. Ne segue che l'argomento sollevato dalle ricorrenti è stato considerato e che quindi non è ravvisabile alcuna violazione del loro diritto di essere sentite.
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6. Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame la domanda di misure cautelari delle ricorrenti è diventata caduca. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti, che rifonderanno all'opponente fr. 22'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale Arbitrale dello Sport.
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Losanna, 29 ottobre 2013
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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