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Informationen zum Dokument  BGer 5A_721/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_721/2013 vom 12.11.2013
 
{T 0/2}
 
5A_721/2013
 
Decreto del 12 novembre 2013
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Milca Molteni,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dallo Studio legale Gambazzi Berra,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
sequestro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che, su istanza di A.________, con decreto 28 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato il sequestro della PPP xxx fondo base yyy RFD di X.________ di proprietà di B.________;
 
che con decisione 3 maggio 2013 il Pretore ha accolto l'opposizione di B.________ e ha annullato il sequestro;
 
che con sentenza 28 agosto 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione pretorile del 3 maggio 2013;
 
che con ricorso in materia civile 30 settembre 2013 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza 28 agosto 2013 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al suo gravame, il mantenimento del sequestro;
 
che con allegato 11 ottobre 2013 B.________ ha preso posizione sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo;
 
che con lettera 24 ottobre 2013 A.________ ha chiesto la sospensione della procedura dinanzi al Tribunale federale;
 
che con scritto 28 ottobre 2013 il Presidente della Corte adita ha comunicato alla ricorrente di poter sospendere la procedura soltanto dopo il tempestivo pagamento dell'anticipo delle spese;
 
che con scritto 8 novembre 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che, a seguito del ritiro del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di sospensione della procedura divengono prive di oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);
 
che le spese giudiziarie - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso, vale a dire della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 LTF; v. decreto 5A_78/2013 del 28 marzo 2013 con rinvii);
 
che pure le ripetibili - ridotte poiché non è stata chiesta alcuna determinazione sul merito del ricorso - cui l'opponente ha diritto per le proprie osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo vanno poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 68 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 700.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 novembre 2013
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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