BGer 5A_721/2013 | |||
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BGer 5A_721/2013 vom 12.11.2013 | |
{T 0/2}
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5A_721/2013
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Decreto del 12 novembre 2013
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II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Milca Molteni,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dallo Studio legale Gambazzi Berra,
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opponente,
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Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
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Oggetto
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sequestro,
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ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che, su istanza di A.________, con decreto 28 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato il sequestro della PPP xxx fondo base yyy RFD di X.________ di proprietà di B.________;
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che con decisione 3 maggio 2013 il Pretore ha accolto l'opposizione di B.________ e ha annullato il sequestro;
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che con sentenza 28 agosto 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione pretorile del 3 maggio 2013;
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che con ricorso in materia civile 30 settembre 2013 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza 28 agosto 2013 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al suo gravame, il mantenimento del sequestro;
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che con allegato 11 ottobre 2013 B.________ ha preso posizione sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo;
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che con lettera 24 ottobre 2013 A.________ ha chiesto la sospensione della procedura dinanzi al Tribunale federale;
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che con scritto 28 ottobre 2013 il Presidente della Corte adita ha comunicato alla ricorrente di poter sospendere la procedura soltanto dopo il tempestivo pagamento dell'anticipo delle spese;
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che con scritto 8 novembre 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;
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che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che, a seguito del ritiro del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di sospensione della procedura divengono prive di oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);
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che le spese giudiziarie - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso, vale a dire della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 LTF; v. decreto 5A_78/2013 del 28 marzo 2013 con rinvii);
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che pure le ripetibili - ridotte poiché non è stata chiesta alcuna determinazione sul merito del ricorso - cui l'opponente ha diritto per le proprie osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo vanno poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 68 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 700.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 novembre 2013
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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