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Informationen zum Dokument  BGer 4F_17/2013  Materielle Begründung
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BGer 4F_17/2013 vom 12.12.2013
 
{T 0/2}
 
4F_17/2013
 
 
Sentenza del 12 dicembre 2013
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Hurni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________Sagl,
 
patrocinata dall'avv. Dr. Gianmaria Mosca,
 
istante,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Michele Patuzzo,
 
controparte.
 
Oggetto
 
espulsione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013.
 
 
Considerando:
 
che con atto del 17 giugno 2013 l'istante ha interposto ricorso in materia civile contro la sentenza 8 maggio 2013 della II Camera Civile del Tribunale d'appello;
 
che il 9 luglio 2013 l'istante ha presentato un'istanza di "ricusa della Prima Corte di Diritto Civile a favore di altri Giudici e/o di un'altra Corte ", prevalendosi del motivo generale di prevenzione dell'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF;
 
che con sentenza del 17 ottobre 2013 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile (inc. 4A_312/2013);
 
che il dispositivo della sentenza 4A_312/2013 è stato comunicato alle parti il 21 ottobre 2013;
 
che il 25 ottobre 2013 l'istante ha presentato al Tribunale federale un'istanza di revisione con cui postula - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della sentenza del 23 ottobre 2013 nonché l'emanazione di una nuova sentenza con nuova composizione della I Corte di diritto civile;
 
che l'istante si prevale del motivo di revisione dell'art. 121 lett. a LTF, perché "ricevendo il dispositivo [della sentenza 4A_312/2013] non consta alla parte Ricorrente che l'istanza di ricusa riguardante l'intera Prima Corte di Diritto Civile sia stata considerata";
 
che, sebbene il dispositivo comunicato il 21 ottobre 2013 non ne facesse menzione, questa Corte aveva esaminato e dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di ricusazione, ciò che risulta dal testo integrale della sentenza 4A_312/2013 notificato alle parti il 19 novembre 2013 (consid. 1.2);
 
che l'istanza di revisione si rivela perciò priva di fondamento e dev'essere respinta;
 
che questo giudizio rende la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto;
 
che, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie;
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. L'istanza di revisione è respinta.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 dicembre 2013
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Hurni
 
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