BGer 2C_1181/2013 | |||
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BGer 2C_1181/2013 vom 20.12.2013 | |
{T 0/2}
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2C_1181/2013,
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2C_1182/2013
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Sentenza del 20 dicembre 2013 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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2C_1181/2013
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Imposta cantonale 2006,
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2C_1182/2013
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Imposta federale diretta 2006,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2013 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Con decisione su reclamo del 30 gennaio 2013 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città ha confermato la tassazione IFD e IC 2006 emessa il 9 novembre 2011 nei confronti di A.________ e della consorte, nella quale aveva, tra l'altro, aggiunto ai proventi dichiarati dai contribuenti altri redditi per complessivi fr. 600'000.--. A parere del fisco, dal calcolo delle entrate e delle uscite della coppia emergeva infatti un ammanco finanziario di quasi pari importo, legato all'acquisto di un immobile in Ticino.
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B. Il 30 ottobre 2013 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha a sua volta respinto il gravame presentato da A.________ contro la predetta decisione su reclamo e avallato l'opinione dell'autorità fiscale secondo la quale il contribuente non aveva comprovato l'asserito debito professato nei confronti del padre, residente all'estero; in particolare non era stata prodotta la prova che l'avente diritto del conto bancario, di cui era titolare una società estera e da cui era partito l'ordine di versamento, fosse effettivamente il padre.
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C. Il 12 dicembre 2013 A.________, rappresentato da uno studio fiduciario, ha presentato un "reclamo/ricorso" contro la sentenza cantonale, con cui chiede tra l'altro che il debito venga riconosciuto come tale e non esposto come reddito da altra fonte.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
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1.2. Il ricorso, trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_965/2013 del 24 ottobre 2013, consid. 2 e rinvii), è stato registrato sotto i riferimenti 2C_1181/2013 e 2C_1182/2013 per distinguere le imposte cantonali e l'imposta federale diretta. Siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici, si giustifica tuttavia di congiungere gli incarti e di emanare un unico giudizio (sentenze 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente ha sottoposto a questa Corte una dichiarazione da cui risulterebbe in modo inequivocabile che l'avente diritto economico del conto bancario estero sarebbe il proprio padre.
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2.2. Per consolidata prassi, dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1 pag. 266; 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.). Nella fattispecie il ricorrente non spiega perché i presupposti previsti da tale norma sarebbero in concreto dati, non illustra cioè perché la produzione della dichiarazione in questione si è giustificata solo a seguito dell'emanazione della pronuncia impugnata: il documento allegato al proprio gravame è quindi irricevibile.
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Erwägung 3 | |
3.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).
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3.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a spiegare perché il mezzo di prova esibito dinanzi a questa Corte non è stato sottoposto all'autorità precedente. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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4. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Le cause 2C_1181/2013 e 2C_1182/2013 sono congiunte.
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2. Il ricorso è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo).
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Losanna, 20 dicembre 2013
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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