BGer 6B_1/2014 | |||
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BGer 6B_1/2014 vom 10.01.2014 | |
{T 0/2}
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6B_1/2014
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Sentenza del 10 gennaio 2014 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Schneider, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
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opponente.
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Oggetto
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Infrazione grave alle norme della circolazione stradale (esigenza di motivazione del ricorso in materia penale),
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 13 agosto 2013 dalla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Considerando: | |
che con sentenza del 13 agosto 2013 la Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto, per quanto ammissibile, l'appello presentato da A.________ contro il giudizio di primo grado, che lo ha riconosciuto colpevole di danneggiamento, ingiuria e grave infrazione alle norme della circolazione stradale;
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che A.________ si è rivolto al Tribunale federale contestando la sua condanna;
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che, giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
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che l'impugnativa non contiene alcuna conclusione e non censura alcuna violazione del diritto da parte del tribunale cantonale, il ricorrente limitandosi a dissentire con i fatti ritenuti nell'avversata sentenza e a esporre la propria versione su quanto accaduto;
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che il ricorso non può più essere completato, come prospettato dall'insorgente con scritto datato 28 dicembre 2013, in quanto il termine ricorsuale di cui all'art. 100 cpv. 1 LTF è ormai scaduto, avendo egli ricevuto la sentenza cantonale il 16 novembre 2013;
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che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e dev'essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
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che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Losanna, 10 gennaio 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Schneider
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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